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I requisiti legali previsti per la messa in commercio di OGM sono contenuti nella legislazione sui prodotti (requisiti specifici per prodotto) nonché nella seguente normativa:
Per la messa in commercio di OGM è richiesta un'autorizzazione della Confederazione. Per la coltivazione di OGM nell'agricoltura, nell'economia forestale o nell'orticoltura esiste una moratoria di 5 anni che durerà fino al 27 novembre 2010. Questo divieto temporaneo è stato accettato nella votazione popolare del 27.11.2005 e sancito nell'art. 197 numero 7 della Costituzione federale.
Il 1° luglio 2009, il Consiglio federale ha deciso di proporre al Parlamento una proroga della moratoria fino al 2013. A questo scopo, ha presentato un messaggio concernente la modifica della legge sull'ingegneria genetica.
Le competenze per il rilascio delle autorizzazioni e la procedura da applicare sono determinate dalla categoria dei prodotti (destinazione degli OGM). Le competenze e la procedura sono fissate nell'articolo 26 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente.
Derrate alimentari, additivi e coadiuvanti tecnologici:
Biocidi:
Medicamenti:
Medicamenti immunobiologici per uso veterinario:
Alimenti per animali:
Prodotti fitosanitari:
Concimi:
Materiale di moltiplicazione vegetale per l'economia forestale:
Materiale di moltiplicazione vegetale per gli altri impieghi (in particolare per l'agricoltura):
Altri impieghi:
Attualmente, in Svizzera sono omologati i seguenti organismi geneticamente modificati:
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