Ufficio federale dell'ambiente UFAM

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Obbligo di formazione per l'esercizio della pesca dal 2009

Berna, 29.11.2007 - Il 1° gennaio 2009 entrerà in vigore l'obbligo di formazione per i pescatori nelle acque svizzere. Chi intende acquistare una licenza di pesca deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti relative agli aspetti importanti della protezione dei pesci e degli animali nell’ambito della pesca. Nell'aiuto all'esecuzione “Requisiti per il rilascio della licenza di pesca” l'UFAM e l'UFV hanno definito i requisiti per tale formazione.

Le prescrizioni che da molti anni disciplinano l'attività venatoria sono ora applicate anche al settore della pesca con la lenza: a partire dal 1° gennaio 2009, tutti i pescatori che intendono acquistare una licenza di pesca per pesci o gamberi dovranno infatti dimostrare di possedere conoscenze specifiche sufficienti per quanto riguarda la protezione dei pesci e degli animali (attestato specialistico). L'obbligo di formazione deriva dalla nuova legge sulla protezione degli animali approvata dal Parlamento nella primavera del 2006, la quale sottopone ora anche lo sfruttamento del patrimonio ittico alle prescrizioni in materia di protezione degli animali.

I contenuti concreti di tale formazione sono stati definiti dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dall'Ufficio federale di veterinaria (UFV) nell'aiuto all'esecuzione "Requisiti per il rilascio della licenza di pesca": i pescatori devono frequentare almeno la formazione di base, la quale tratta gli aspetti più importanti della pesca, con particolare riguardo alla protezione degli animali nell'ambito della gestione del patrimonio ittico. 

Il nuovo attestato specialistico è riconosciuto a livello nazionale. Inoltre, l'UFAM si impegna per un riconoscimento anche nei Paesi confinanti. Per ottenere l'attestato si dovrà frequentare un apposito corso che consente di acquisire le conoscenze necessarie. In alcuni Cantoni quest'obbligo è già in vigore.   

I requisiti della formazione corrispondono alle diverse categorie di patente. Si distingue infatti fra la cosiddetta patente di breve durata e le patenti con validità mensile o annuale (cfr. riquadro). Sarà comunque possibile mantenere i corsi già esistenti (organizzati dai Cantoni e dalle associazioni di pescatori). A tali corsi, che trasmettono conoscenze in parte ben più approfondite di quelle minime richieste dalla Confederazione, va riconsciuta l'equipollenza con l'attestato specialistico. Detta equipollenza va riconosciuta anche alla formazione di pescatore professionista, piscicoltore e guardapesca.

RIQUADRO
Informazione specialistica e attestato specialistico

Informazione specialistica (pieghevole) per patenti di breve durata e per persone che praticano la pesca libera

Un pieghevole, il cosiddetto attestato specialistico, informa gli acquirenti di patenti di breve durata (con validità inferiore a un mese) sui principali aspetti relativi alla protezione dei pesci e degli animali nell'ambito della pesca con la lenza. Questa informazione sarà consegnata insieme alla patente di breve durata e pubblicata anche in Internet. Potranno così accedere all'informazione specialistica anche le persone che praticano la pesca libera.

Attestato specialistico (corso) per tutte le patenti con un periodo di validità superiore a un mese

Chi intende acquistare una patente con validità non inferiore a un mese deve frequentare un corso che consente di acquisire le conoscenze richieste. La frequenza di  tali corsi è consigliata anche agli acquirenti di una patente di breve durata e alle persone che praticano la pesca libera.

Diritti di pesca privati

Tutte le norme concernenti la pesca con la lenza si applicano anche per i pescatori che pescano nelle acque private. 

Indirizzo cui rivolgere domande:

Erich Staub, sezione Pesca e fauna acquatica, Ufficio federale dell'ambiente UFAM, tel. 031 32 293 77
Pascale Steiner, sezione Pesca e fauna acquatica UFAM, tel. 031 32 472 83

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