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Gestione del lupo in Svizzera: Periodo di prova

Berna, 02.07.2002 - I Cantoni e l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) hanno concordato le prossime tappe da seguire nel piano di gestione del lupo in Svizzera. È stato deciso un periodo di prova, che servirà a raccogliere ulteriori esperienze affinché si possano elaborare con i Cantoni e gli ambienti interessati le migliori condizioni per gestire il ritorno naturale del lupo. Nel frattempo le regole stabilite nel Concetto provvisorio riguardo alle autorizzazioni di abbattimento, alle misure di prevenzione e ai risarcimenti in caso di danni servono da riferimento.

Durante una riunione con la direzione dell’UFAFP, i Cantoni hanno chiesto l’introduzione di un periodo di prova al fine di raccogliere ulteriori esperienze sul lupo. Il Concetto lupo sarà adottato al termine di questo periodo. Affinché i Cantoni possano appoggiarsi su regole chiare durante la fase di prova, il progetto del Concetto serve da riferimento provvisorio sui punti seguenti:

  • I Cantoni possono autorizzare l’abbattimento di un animale che causa danni insopportabili (50 pecore predate in quattro mesi in un raggio di 5 chilometri). Al fine di permettere ai Cantoni di reagire più rapidamente in caso di attacchi importanti, potrà essere rilasciata un’autorizzazione di abbattimento se più di 25 animali sono predati in un lasso di tempo di un mese in un raggio di 5 chilometri. A seconda delle circostanze, è possibile che vi sia un allentamento di questi criteri con l’accordo dell’UFAFP. 
  • L’attuazione di misure di protezione è prioritaria nelle regioni popolate dal lupo. La Confederazione contribuisce ai costi relativi alle misure di protezione. In particolare, devono essere istituiti ”centri di competenza per la protezione delle greggi di pecore”. Oltre all’allevamento e all’addestramento di animali da protezione – cani o asini – questi centri avranno pure il compito di consigliare gli allevatori di pecore, i quali potranno acquistarvi i propri animali da protezione.
  • In caso di danni arrecati al bestiame, la Confederazione paga l’80% dei risarcimenti versati all’allevatore, mentre il Cantone si assume il 20% dei costi. Il Cantone è responsabile di censire il numero di animali predati.

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