La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser meno recenti. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un browser come Firefox 3 o Internet Explorer 7.
Inizio zona contenuto
La Svizzera aveva già firmato la Convenzione di Aarhus al momento della sua adozione nel 1998, manifestando in tal modo la volontà di ratificarla. Il Consiglio federale vorrebbe ora sancire l'adesione del nostro Paese. Il 28 marzo 2012 ha pertanto approvato il relativo messaggio all'attenzione del Parlamento. L'adesione implica solo poche modifiche del diritto federale. Alla Convenzione hanno già aderito, oltre all'Unione europea, altri 44 Stati, prevalentemente europei.
Ampio accesso alle informazioni ambientali
La Convenzione vuole migliorare l'accesso alle informazioni ambientali. I cittadini devono poter chiedere alle autorità di consultare i documenti che contengono informazioni ambientali. L'accesso a tali informazioni deve essere negato solo in casi motivati. In Svizzera, il diritto di consultare i documenti è garantito a livello federale dalla legge sulla trasparenza, entrata in vigore a metà 2006. Con l'adesione alla Convenzione anche i Cantoni dovrebbero consentire alla popolazione il diritto di consultare i documenti. La maggioranza dei Cantoni ha già emanato apposite leggi sulla trasparenza.
L'adesione rafforza inoltre l'informazione attiva da parte delle autorità ambientali. Quest'ultime devono rendere pubbliche, di loro iniziativa, le informazioni ambientali. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e le autorità cantonali informano peraltro già ampiamente la popolazione sui diversi temi ambientali.
La Convenzione esige inoltre che il pubblico interessato possa partecipare soprattutto nell'ambito di procedure di autorizzazione di rilevanza ambientale, che ottenga le informazioni necessarie e che l'opinione pubblica sia informata sui progetti. Il diritto svizzero adempie in gran parte a questi requisiti. L'adesione alla Convenzione implica quindi solo pochi adeguamenti. Il rapporto d'impatto ambientale, ad esempio, contemplerà anche un riassunto delle varianti più importanti esaminate dal richiedente.
La Convenzione prevede inoltre che al pubblico interessato sia garantito l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Il diritto ambientale svizzero soddisfa in linea di principio anche questo requisito. Al contrario della Convenzione, la Svizzera non contempla invece il diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'ambiente in materia di radiazioni ionizzanti. In quest'ambito è pertanto prevista una riserva da parte della Svizzera al momento dell'adesione alla Convenzione. Tenuto conto della decisione di uscire dal nucleare a medio termine questa riserva avrà un'importanza limitata.
Il Consiglio federale è convinto che l'adesione alla Convenzione migliorerà l'esecuzione del diritto ambientale e avrà effetti positivi sullo stato dell'ambiente.