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In Svizzera vi sono 41 bandite federali, che contribuiscono a proteggere specie rare minacciate d'estinzione e i loro habitat.
Nel corso del XIX secolo, le popolazioni di ungulati in Svizzera erano scese a livelli minimi a causa della forte pressione esercitata dalla caccia e del pessimo stato in cui si trovavano i boschi. Il camoscio e lo stambecco erano stati completamente sterminati, mentre le popolazioni di cervi e caprioli sono sopravvissute a stento.
Furono quindi adottate disposizioni di legge che prevedevano la limitazione del periodo venatorio, la protezione delle femmine e dei piccoli, la realizzazione di un'efficiente rete di guardacaccia e la delimitazione di bandite federali. Grazie a tali disposizioni, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo fu possibile ricostituire le popolazioni di fauna selvatica.
In Svizzera esistono 41 bandite federali con una superficie complessiva di circa 150 900 ettari.
Nonostante l'obiettivo originale delle bandite, ossia l'incremento delle popolazioni di ungulati, sia stato nel frattempo realizzato, sussistono tuttora validi motivi per non abolirle:
Oggi capita spesso che si debba intervenire per regolare gli effettivi di ungulati cacciabili che vivono nelle bandite. La Confederazione ha pertanto offerto ai Cantoni la possibilità di delimitare zone parzialmente protette (o protette integralmente) (art. 9 cpv. 2 lett. b OBAF).
La delimitazione permette di regolare, secondo un piano di abbattimento, le popolazioni di ungulati cacciabili. Il piano deve assicurare che rimanga inalterata la naturale struttura per classe di età e di sesso delle popolazioni. Tutte le altre specie sono invece protette. Affinché l'attività venatoria non disturbi le specie protette, è vietata l'utilizzazione di segugi (tranne che nella ricerca degli ungulati feriti).
Nelle zone protette integralmante, le misure di regolazione possono essere ordinate soltanto in casi eccezionali e dopo aver chiesto il parere dell'UFAM (art. 9 cpv. 2 lett. a, cpv. 3 art. 10 OBAF).
La Confederazione delimita le bandite federali dopo aver sentito i Cantoni (art. 11 cpv. 2 LCP). I Cantoni possono creare altre bandite cantonali, complementari alle bandite federali (art. 11 cpv. 4 LCP).
Le bandite federali servono alla protezione di specie rare e minacciata e alla conservazione di effettivi sani, in numero adeguato alle circostanze locali, di specie cacciabili (art. 1 OBAF). La protezione della biodiversità e dei biotopi è regolata dal divieto di caccia (sono fatti salvi gli art. 2 cpv. 2 e 9 OBAF ) e sono regolate la riduzione al minimo dei disturbi e la protezione dei biotopi (art. 5 e art. 6).
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