I laghi e i fiumi svizzeri devono di nuovo ritornare a uno stato seminaturale. La modifica della legge sulla protezione delle acque (LPAc), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, costituisce la base di partenza per l’adozione di diverse misure. La Confederazione ha come obiettivo la realizzazione di rinaturazioni volte a ripristinare ruscelli, fiumi e laghi seminaturali, in grado di autoregolarsi, con una dinamica tipica dei corsi d’acqua, con specie di flora e fauna caratteristiche.
Gli ecosistemi naturali o seminaturali e gli organismi che vivono in tali ecosistemi hanno una notevole importanza per la vita umana. La modifica della legge sulla protezione delle acque, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, costituisce la base per diverse misure di rinaturazione che verranno attuate nei prossimi anni o decenni.
Esse costituiscono un passo importante per la conservazione e la promozione della biodiversità a livello nazionale. La Svizzera si trova pertanto all'inizio di una tappa della protezione delle acque fra le più importanti, che può essere paragonata alla costruzione degli impianti di depurazione negli anni ‘60 e ‘70.
I corsi d'acqua che dispongono di spazio sufficiente costituiscono degli habitat preziosi e diversificati, con funzioni importanti.
Nuove disposizioni legali
La modifica della legge sulla protezione delle acque prevede che i Cantoni intervengano nei tre ambiti seguenti:
Spazio riservato alle acque: i Cantoni devono delimitare aree lungo i ruscelli, i fiumi e i laghi che garantiscano le funzioni naturali delle acque e la protezione contro le piene;
Rinaturazioni: per conservare o ripristinare corsi d'acqua e rive lacustri i Cantoni sono obbligati a pianificare e attuare rinaturazioni;
Riduzione degli effetti negativi dello sfruttamento dell'energia idrica: i deflussi discontinui a valle delle centrali ad accumulazione possono essere soggetti a forti variazioni. Queste possono costituire una notevole minaccia per gli organismi che in caso di portata di piena improvvisa possono essere trascinati a valle e in caso di portata di magra possono arenarsi. I Cantoni devono assumersi l'impegno di rimuovere questi effetti e di pianificare al riguardo delle misure di risanamento idonee. Inoltre è necessario rimuovere gli ostacoli al trasporto di materiale solido di fondo e adottare misure volte a ripristinare la libera migrazione dei pesci (con appositi passaggi).
La modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque precisa le innovazioni stabilite nella legge
La modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque riprende le disposizioni della legge sulla protezione delle acque e le precisa. L'ordinanza è entrata in vigore il 1° giugno 2011.
Spazio riservato alle acque: l'ordinanza precisa la larghezza dello spazio riservato alle acque di volta in volta necessario per garantire le funzioni naturali previste dalla legge, la protezione contro le piene e lo sfruttamento delle acque. Lo spazio riservato alle acque deve essere stabilito entro il 2018.
Rivitalizzazioni: l'ordinanza descrive la procedura concettuale nell'ambito della pianificazione di rivitalizzazioni. In tal modo si garantisce che la rivitalizzazione delle acque avvenga in primo luogo là dove l'effetto ottenuto è maggiore. Le rivitalizzazioni devono essere pianificate a livello strategico entro il 2014.
Riduzione delle ripercussioni dello sfruttamento della forza idrica: l'ordinanza precisa le disposizioni importanti e stabilisce per quali impianti deve essere esaminata l'adozione di misure. I requisiti relativi al ripristino della libera migrazione dei pesci sono precisate in una modifica dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca.
L'adozione di queste misure non comporta ripercussioni per la produzione energetica.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 01.06.2011