Basi

Il 19 settembre 2008, il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt). Le macchine di cantiere con potenza pari o superiore a 18kW devono rispettare il valore limite di emissione di particolato o essere equipaggiate di un sistema di filtri antiparticolato.

Le disposizioni riguardano le macchine di cantiere con potenza compresa tra 18 e 37 kW fabbricate a partire dal 2010 e quelle con potenza pari o superiore ai 37 kW costruite a partire dal 2000. Dal 1° maggio 2015, le disposizioni si applicheranno anche per le macchine di cantiere con una potenza pari o superiore a 37 kW fabbricate prima del 2000.

L'elenco UFAM dei filtri antiparticolato contempla i tipi di sistemi di filtri antiparticolato come pure i tipi di motore che soddisfano i requisiti dell'OIAt e la cui conformità è stata certificata da un apposito organismo di certificazione. Gli organismi che attuano il collaudo e la valutazione di conformità devono essere accreditati dall'ufficio di accreditamento nazionale e riconosciuti dall'UFAM.

Le emissioni di particelle sono determinate sulla base del programma di misurazione delle particelle dell'UNECE. La procedura di collaudo tecnica dell'OIAt per i sistemi di filtri antiparticolato è basata sulla norma svizzera SN 277206 dell'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV). La SN 277206 sostituisce la regola svizzera SNR 277205.

Dal punto di vista amministrativo, il riconoscimento dei tipi di sistemi di filtri antiparticolato e di motori conformi all'OIAt è basato su una procedura di valutazione della conformità che prevede l'esame del tipo di filtro e la valutazione della conformità in base al rapporto di esame. Il fabbricante ottiene dunque la certificazione di conformità dall'organismo di certificazione competente. Rilascia all'acquirente una dichiarazione di conformità.

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Ultima modifica 30.04.2021

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