L’esecuzione della legge federale sulla caccia è di competenza dell’UFAM. In Svizzera esistono due sistemi: il sistema di caccia in riserva e il sistema di caccia a patente. Coloro che desiderano andare a caccia devono essere in possesso di una licenza cantonale di caccia.
La legge federale sulla caccia impegna i Cantoni a regolare le popolazioni di ungulati mediante caccia o altre misure, in modo tale che non ostacolino la rinnovazione naturale del bosco e che non causino danni rilevanti alle colture agricole.
Nel caso di diminuzione a livello regionale di popolazioni di specie cacciabili secondo la legge federale, i Cantoni sono tenuti a limitare la caccia. Le specie minacciate a livello locale vanno protette.
Per proteggere e salvaguardare mammiferi e uccelli rari minacciati e per salvaguardare popolazioni di specie cacciabili sane e adatte alle condizioni locali, il Consiglio federale ha delimitato una rete di bandite federali e di riserve per uccelli acquatici e migratori. Detta rete sarà integrata dai Cantoni con altre zone di protezione e di tranquillità riservate alla fauna selvatica.
Sistemi di caccia
La caccia a patente
La caccia a patente permette la caccia sull'intero territorio del Cantone, tranne che nelle bandite di caccia federali e cantonali. I cacciatori devono acquistare una patente presso il Cantone e pagare la relativa imposta. La patente limita il numero di animali che il cacciatore può abbattere. La stagione di caccia è limitata a poche settimane in autunno.
I Cantoni con caccia a patente sono: Appenzello esterno, Appenzello interno, Berna, Friborgo, Giura, Glarona, Grigioni, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Ticino, Uri, Vallese, Vaud e Zugo.
La caccia in riserva
Nell'ambito del sistema di caccia in riserva, i Comuni politici, mediante contratto, concedono a un gruppo di cacciatori (associazione venatoria) il diritto di caccia per un determinato periodo (per lo più di 8 anni). A fine stagione i cacciatori devono comunicare al Cantone le specie e il numero degli animali abbattuti. Il numero di abbattimenti si ripercuote sul canone d'affitto.
I Cantoni con riserva di caccia sono: Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Lucerna, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, Turgovia e Zurigo.
Caccia a regia (caso speciale): il Canton Ginevra ha abolito la caccia nel 1974 in seguito a una votazione popolare. Da allora la regolazione delle popolazioni di ungulati è di competenza dei guardiacaccia pagati dal Cantone.
Formazione venatoria
Chi pratica la caccia deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Cantone, al quale compete anche l'organizzazione della formazione dei cacciatori e dei relativi esami.
La formazione dei cacciatori è suddivisa in due parti:
- la parte teorica, nella quale vengono trasmesse le conoscenze sulla fauna e la natura, la conservazione della natura, i cani da caccia, le disposizioni legislative, l'esercizio della caccia, nonché la manutenzione delle armi;
- la parte pratica, che si compone di un esame di tiro e di esercizi di maneggio dell'arma.
La documentazione dettagliata è ottenibile presso i servizi venatori cantonali.
Ulteriori informazioni
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Documenti
Rechtsfragen zum Vollzug des Jagdgesetzes (PDF, 1 MB, 16.08.2013)Gutachten von ecoptima, im Auftrag des BAFU
Diritto
Rechtsfragen zum Vollzug des Jagdgesetzes (PDF, 1 MB, 16.08.2013)Gutachten von ecoptima, im Auftrag des BAFU
Ultima modifica 16.11.2020