Dal 2020, i voli all’interno della Svizzera e dalla Svizzera verso lo Spazio economico europeo (SEE) e il Regno Unito sono soggetti al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) della Svizzera. Gli operatori di aeromobili devono compensare le emissioni annue di CO2 prodotte con diritti di emissione.
Sulla base delle prestazioni di trasporto del 2018 nel traffico aereo (misurate in tonnellate-chilometro), la Confederazione determina ogni anno la quantità di diritti di emissione disponibili nel sistema (cap) come limite massimo. Dal 2021, questo limite è ridotto annualmente del 2,2 per cento e, a partire dal 2024, del 4,3 per cento (fattore di riduzione lineare).
Fino al 2025 una determinata quantità di diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito agli operatori di aeromobili; la quantità restante viene messa all’asta. I diritti di emissione sono negoziabili liberamente (trade) e, per coprire le emissioni di CO2 prodotte, possono essere ceduti alle autorità competenti o venduti ad altri partecipanti al SSQE.
Partecipazione al SSQE svizzero
Sono tenuti a partecipare al SSQE svizzero gli operatori di aeromobili che effettuano voli all’interno della Svizzera o voli dalla Svizzera verso lo SEE o il Regno Unito. I voli dallo SEE verso la Svizzera sono coperti dal SSQE dell’UE, mentre i voli dal Regno Unito verso la Svizzera dal SSQE del Regno Unito. Analogamente alle regolamentazioni dell’UE, anche il SSQE svizzero prevede deroghe per voli speciali (p. es. voli militari, di salvataggio o a scopo di ricerca) e valori soglia. I valori soglia ammontano a 10 000 tonnellate di CO2 all’anno e a 243 voli in uno di tre periodi consecutivi di quattro mesi per operatori di aeromobili commerciali e a 1000 tonnellate di CO2 all’anno per operatori di aeromobili non commerciali. Questi valori soglia non si applicano se l’operatore di aeromobili è soggetto a obblighi nel SSQE dell’UE.
Assegnazione a titolo gratuito
Per ciascun operatore di aeromobili, l’UFAM calcola la quantità annua di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito sulla base della rispettiva prestazione di trasporto nel 2018, tenendo conto del fattore di riduzione lineare e del parametro di riferimento applicabile. Dal 2026 tutti i diritti di emissione saranno messi all’asta e non saranno più assegnati a titolo gratuito.
Se in un determinato anno un operatore di aeromobili non effettua voli soggetti all’obbligo e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di consegna, deve restituire i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell’anno.
Ulteriore assegnazione a titolo gratuito nel caso di voli verso regioni ultraperiferiche
Dal 2024, i voli dalla Svizzera verso regioni ultraperiferiche dell’UE, vale a dire Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint-Martin, Madeira, Azzorre e Isole Canarie, non sono più esclusi dal SSQE svizzero. Secondo l’articolo 46g dell’ordinanza sul CO2, gli operatori di aeromobili hanno potuto richiedere per questi voli ulteriori diritti di emissione a titolo gratuito.
Vendita all’asta
L’UFAM mette periodicamente all’asta diritti di emissione attraverso il Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni (Registro). Hanno diritto a partecipare alle aste, fra l’altro, gli operatori di aeromobili inseriti nei SSQE svizzero ed europeo nonché le altre imprese dello SEE ammesse alle aste nell’UE. Chi vuole partecipare all’asta nel Registro svizzero deve disporre di un conto nel Registro svizzero. Informazioni dettagliate sulla vendita all’asta sono disponibili nella relativa scheda e nelle Condizioni generali di vendita all’asta:
Scheda: Vendita all’asta dei diritti di emissione (PDF, 1 MB, 15.01.2024)valido dal 15.01.2024
Condizioni generali di vendita all'asta (PDF, 68 kB, 15.01.2024)valido dal 15.01.2024
Le scadenze, le quantità messe all’asta, i volumi massimi e minimi delle offerte relativi alle vendite all’asta future, come pure i risultati di quelle già avvenute, sono pubblicati nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni:
Rendicontazione e obbligo di consegna di diritti di emissione
Entro il 31 marzo di ogni anno, gli operatori di aeromobili devono presentare all’autorità competente dello Stato amministratore (v. One Stop Shop) un resoconto delle loro emissioni di CO2 dell’anno precedente. Di conseguenza, entro il 30 settembre, devono consegnare diritti di emissione in misura corrispondente a tali emissioni di CO2. La consegna avviene nel Registro dell’autorità competente. I gestori di aeromobili amministrati dalla Svizzera effettuano questa consegna nel Registro svizzero, mentre i gestori di aeromobili amministrati da un’autorità estera la effettuano nel Registro dell’Unione.
One Stop Shop
Nell’ottica di un One Stop Shop, i gestori di aeromobili che hanno obblighi sia nel SSQE svizzero che in quello dell’UE vengono amministrati solo da uno Stato. L’autorità competente in questo Stato è responsabile per tutti i compiti connessi all’amministrazione del gestore in entrambi i SSQE. Ciò comprende fra l’altro l’accettazione dei rapporti di monitoraggio annuali, la verifica dell’adempimento di tutti gli obblighi e l’applicazione di questi ultimi.
Gestori di aeromobili amministrati dalla Svizzera
L’elenco degli operatori di aeromobili amministrati attualmente dalla Svizzera si trova qui:
Aircraft Operators Attribution List (Commission Regulation (EU)) (PDF, 945 kB, 25.04.2024)(in inglese)
Limite superiore svizzero per l’aviazione
La quantità massima di diritti di emissione per gli operatori di aeromobili è ridotta ogni anno del 4,3 per cento (fino al 2023: 2,2 %). Dato che a seguito dell’uscita del Regno Unito dallo SEE i voli verso il Regno Unito non erano assoggettati al SSQE svizzero nel 2021 e nel 2022, il tetto massimo per l’aviazione relativo a quegli anni è stato adeguato. Dal 2024 questo cap include anche i diritti di emissione supplementari relativi ai voli verso regioni ultraperiferiche dell’UE.
Numero di diritti di emissione svizzeri nel SSQE per operatori di aeromobili
|
Limite superiore per l’aviazione (quantità totale) |
per l’assegnazione a titolo gratuito (quantità parziale) |
per la vendita all’asta (quantità parziale) |
per la riserva speciale (quantità parziale) |
---|---|---|---|---|
2020 |
1 310 035 |
1 074 229 |
196 505 |
0 |
2021 |
1 072 636 |
879 562 |
160 895 |
32 179 |
2022 |
1 048 507 |
859 776 |
157 276 |
31 455 |
2023 |
1 223 572 |
1 003 329 |
183 536 |
36 707 |
2024 |
1 167 988 |
734 492 |
433 496 |
0 |
|
Emissioni di CO2 |
Numero di operatori di aeromobili soggetti al SSQE |
Diritti di emissione assegnati a effettivo titolo gratuito nel SSQE |
---|---|---|---|
2020 |
582 939 |
141 |
1 057 843 |
2021 |
603 239 |
151 |
863 459 |
2022 |
1 084 200 |
178 |
849 291 |
2023 |
1 483 570 |
205 |
995 158 |
In caso di domande vogliate contattare:
emissions-trading@bafu.admin.ch
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 11.02.2025