Sistema di scambio di quote di emissioni per operatori di aeromobili

Dal 2020, con l’entrata in vigore dell’accordo che collega i sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) della Svizzera e dell’UE, anche i voli all’interno della Svizzera e dalla Svizzera verso lo Spazio economico europeo (SEE) e il Regno Unito (UK) sono soggetti al SSQE. Gli operatori di aeromobili devono restituire diritti di emissione pari alle emissioni di CO2 prodotte. Nell’UE il trasporto aereo è integrato nel SSQE dal 2012.

Sulla base delle prestazioni di trasporto (misurate in tonnellate-chilometro) degli operatori di aeromobili nel 2018, ogni anno si determina un numero massimo di nuovi diritti di emissione disponibili nel sistema («cap») come limite massimo. Dal 2021, questo limite massimo viene ridotto annualmente del 2,2 per cento e, a partire dal 2024, del 4,3 per cento (fattore di riduzione lineare).

Fino al 2025 a ogni operatore di aeromobili è assegnata una certa quantità di diritti di emissione a titolo gratuito sulla base di un parametro di riferimento e delle sue prestazioni di trasporto nel 2018; la quantità restante viene messa all’asta. I diritti di emissione sono negoziabili liberamente («trade») e possono essere ceduti alle autorità competenti per la copertura delle emissioni di CO2 generate o venduti ad altri partecipanti al SSQE.

Partecipazione al SSQE svizzero

Sono tenuti a partecipare gli operatori di aeromobili che effettuano voli in Svizzera o voli dalla Svizzera verso lo SEE o il Regno Unito. I voli dallo SEE verso la Svizzera sono coperti dal SSQE dell’UE, mentre i voli dal Regno Unito verso la Svizzera dal SSQE del Regno Unito (attualmente esclusi i voli dall’Irlanda del Nord). Analogamente alle regolamentazioni dell’UE, anche il SSQE svizzero prevede deroghe per voli speciali (p. es. voli militari, di salvataggio o a scopo di ricerca) e valori soglia. I valori soglia ammontano a 10 000 tonnellate di CO2 all’anno e a 243 voli in uno di tre periodi consecutivi di quattro mesi per operatori di aeromobili commerciali e a 1000 tonnellate di CO2 all’anno per operatori di aeromobili non commerciali. Questi valori soglia non si applicano se l’operatore di aeromobili è soggetto a obblighi nel SSQE dell’UE.

Assegnazione a titolo gratuito

Per ciascun operatore di aeromobili, l’UFAM calcola la quantità annua di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito sulla base della rispettiva prestazione di trasporto nel 2018, tenendo conto del fattore di riduzione lineare e del parametro di riferimento applicabile.

Se in un determinato anno un operatore di aeromobili non effettua voli soggetti all’obbligo e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di consegna, deve restituire i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell’anno.

Ulteriore assegnazione a titolo gratuito nel caso di voli verso regioni ultraperiferiche

Dal 2024, i voli dalla Svizzera verso regioni ultraperiferiche dell’UE, vale a dire Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint-Martin, Madeira, Azzorre e le Isole Canarie, non sono più esclusi dal SSQE svizzero. Secondo l’articolo 46g dell’ordinanza sul CO2, gli operatori di aeromobili possono richiedere per questi voli ulteriori diritti di emissione a titolo gratuito. A tal fine, devono fornire all’UFAM entro il 31 agosto 2024 i dati concernenti le tonnellate-chilometro (distanze percorse e carichi utili trasportati) realizzate su queste rotte nel 2018. I dati devono essere verificati da un organismo di controllo di cui all’allegato 18 numero 4 dell’ordinanza sul CO2. Per la prova deve essere utilizzato il modello fornito dall’UFAM, disponibile alla voce «Documenti» nella sezione «Ulteriori informazioni» in fondo alla pagina.

Vendita all’asta

L’UFAM mette periodicamente all’asta diritti di emissione attraverso il Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. Hanno diritto a partecipare alle aste, fra l’altro, gli operatori di aeromobili inseriti nei SSQE svizzero ed europeo nonché le altre imprese dello SEE ammesse alle aste nell’UE. Chi vuole partecipare all’asta nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni deve disporre di un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. Informazioni dettagliate sulla vendita all’asta sono disponibili nella relativa scheda informativa e nelle condizioni generali della vendita d’asta consultabili alla seguente pagina:

Le scadenze, le quantità messe all’asta, i volumi massimi e minimi delle offerte relativi alle vendite all’asta future, come pure i risultati di quelle già avvenute, sono pubblicati nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni:

Rendicontazione e obbligo di consegna di diritti di emissione

I gestori di aeromobili devono presentare entro il 31 marzo di ogni anno all’autorità competente dello Stato amministratore (cfr. One Stop Shop) un resoconto delle loro emissioni di CO2 dell’anno precedente. Di conseguenza, entro il 30 settembre i diritti di emissione devono essere consegnati alla Confederazione in misura corrispondente a tali emissioni di CO2. La consegna avviene nel Registro dello scambio di quote di emissioni dell’autorità competente. I gestori di aeromobili amministrati dalla Svizzera effettuano questa consegna nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni, mentre i gestori di aeromobili amministrati da un’autorità estera la effettuano nel Registro dell’Unione.

One Stop Shop

Nell’ottica di un One Stop Shop, i gestori di aeromobili che hanno obblighi sia nel SSQE svizzero che in quello dell’UE vengono amministrati solo da uno Stato. L’autorità competente in questo Stato è responsabile per tutti i compiti connessi all’amministrazione del gestore in entrambi i SSQE. Ciò comprende fra l’altro l’accettazione dei rapporti di monitoraggio annuali, la constatazione dell’adempimento degli obblighi e l’applicazione degli obblighi.

Gestori di aeromobili amministrati dalla Svizzera

L'elenco degli gestori di aeromobili amministrati dalla Svizzera si trova in fondo della pagina nella rubrica «Diritto».

Limite superiore svizzero per l’aviazione

La quantità massima di diritti di emissione per gli operatori di aeromobili è ridotta ogni anno del 2,2 per cento e, a partire dal 2024, del 4,3 per cento (fattore di riduzione lineare). Dato che a seguito dell’uscita del Regno Unito dallo SEE i voli verso il Regno Unito non erano assoggettati al SSQE nel 2021 e nel 2022, il tetto massimo per l’aviazione relativo a quegli anni è stato adeguato.

Numero di diritti di emissione svizzeri nel SSQE per operatori di aeromobili

Tabella A: Quantità massima di diritti di emissione per gli aeromobili (limite massimo per l’aviazione) e quantità disponibili per l’assegnazione a titolo gratuito, per la vendita all’asta e per la riserva speciale.

  Limite superiore per l’aviazione (quantità totale)
per l'assegnazione
a titolo gratuito (quantità parziale)
per la vendita
all'asta (quantità parziale)
per la riserva
speciale (quantità parziale)
2020  1'310'035  1'074'229  196'505   0 
2021 1'072'636 879'562 160'895 32'179

2022

1'048'507

859'776

157'276

31'455

2023

1'223'572

1'003'329

183'536

36'707

Tabella B: emissioni di CO2, operatori di aeromobili soggetti al SSQE, diritti di emissione assegnati a effettivo titolo gratuito nel SSQE svizzero (stato: 06.02.2024).

 

Emissioni di CO2

Numero di operatori di aeromobili soggetti al SSQE

Diritti di emissione assegnati a effettivo titolo gratuito nel SSQE

2020

582'939

141

1'057'844

2021

603'239

151

863'460

2022 1'084'191 177 849'405

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Ultima modifica 06.02.2024

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