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Anno | 2021 |
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Pagine | 43 |
Numero | UV-2001-I |
Editore | Ufficio federale dell'ambiente UFAM |
Serie | Pratica ambientale |
Un modulo della comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva dell’ordinanza sul CO2. 2a edizione, gennaio 2021.
Secondo la legge sul CO2 i produttori e gli importatori di carburanti fossili sono tenutia compensare con provvedimenti realizzati in Svizzera la totalità o una parte delle emissioni di CO2 da loro generate. Per adempiere tale obbligo possono essere realizzati progetti o programmi di riduzione delle emissioni all’ interno del Paese. Gli organi di convalida e di controllo ammessi dall’UFAM verificano se un progetto o un programma soddisfa i requisiti dell’ordinanza sul CO2. Alla fine di una valutazione completa, elaborano una raccomandazione all’attenzione della Segreteria Compensazione. In sede di convalida si verifica se detto progetto o programma è adeguato ai fini della riduzione delle emissioni in Svizzera. In seguito, nel quadro dei controlli periodici, si controlla se le riduzioni delle emissioni di un progetto o di un programma soddisfano i requisiti della relativa descrizione. Ciò serve all’UFAM come base per il rilascio di attestati o per il computo delle riduzioni delle emissioni ai fini dell’adempimento dell’obbligo di compensazione.
(2a edizione aggiornata, gennaio 2021; prima edizione 2020)
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Ultima modifica 29.01.2021