Disposizioni d’esecuzione relative alla legge sulla caccia rivista: avvio della consultazione

Berna, 08.05.2020 - La revisione della legge sulla caccia prevede lo stanziamento di fondi supplementari a favore degli ambienti naturali della fauna selvatica e adegua le regole per gestire il crescente numero di lupi. L’attuazione è regolata in un’ordinanza. Il Consiglio federale ha avviato l’8 maggio 2020 la consultazione concernente il relativo progetto. Ciò consentirà di fare chiarezza sulle questioni di attuazione prima della prevista votazione popolare sulla revisione della legge sulla caccia. Per volere del Parlamento, l’ordinanza esclude in particolare la regolazione degli effettivi di lince, castoro, airone cenerino e smergo maggiore.

Nell’autunno del 2019, il Parlamento ha approvato la revisione della legge sulla caccia, la cui entrata in vigore è vincolata all’esito positivo della votazione popolare. La votazione, prevista inizialmente il 17 maggio 2020, è stata rinviata dal Consiglio federale al 27 settembre 2020 a causa della pandemia dovuta al Nuovo coronavirus. Il Dipartimento federale dell’ambente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni vuole fornire ancora prima della votazione popolare un quadro possibilmente chiaro sull’attuazione concreta della legge. Ha pertanto elaborato un progetto di ordinanza al riguardo che invia ora in consultazione. L’ordinanza avrà lo scopo di rafforzare ulteriormente la protezione delle specie animali.

Nessuna regolazione per lince e castoro

Secondo la revisione della legge sulla caccia saranno due le specie protette i cui effettivi potranno essere regolati: lo stambecco e il lupo. L’ordinanza consentirebbe al Consiglio federale di regolare anche altre specie protette. Tuttavia, il Parlamento, nell’ambito delle sue deliberazioni relative alla legge sulla caccia, si è rifiutato di approvare la regolazione di altre specie animali, in particolare le specie protette lince, castoro, airone cenerino e smergo maggiore. Il Consiglio federale condivide la decisione del Parlamento.

La possibilità di regolare le specie protette viene così fortemente limitata rispetto al diritto sulla caccia in vigore. L’ordinanza vigente prevede che il Consiglio federale possa dichiarare regolabili tutte le specie protette. Con le nuove disposizioni tale possibilità viene ristretta a tre specie: per legge, lo stambecco e il lupo, e, secondo la mozione Niederberger (15.3534) e la nuova ordinanza, il cigno reale.

Più protezione per gli spazi vitali e per gli animali

La legge sulla caccia rivista prevede lo stanziamento di fondi supplementari a favore degli ambienti naturali degli animali selvatici. L’ordinanza regola le disposizioni secondo cui la Confederazione stanzia i nuovi aiuti finanziari ai Cantoni. I Cantoni possono utilizzare i fondi supplementari per valorizzare gli spazi vitali nei siti federali di protezione della fauna selvatica e nelle riserve di uccelli e rafforzare il monitoraggio di lupi e stambecchi. L’ordinanza obbliga inoltre i Cantoni a documentare lo sviluppo di specie animali cacciabili rare a livello regionale. Queste disposizioni offrono a Confederazione e Cantoni la possibilità di adottare per tempo le necessarie misure di protezione nel caso in cui si registri un calo degli effettivi.  

Regole moderne per gestire il lupo

A determinate condizioni, la legge rivista consente ai Cantoni di regolare con lungimiranza i branchi di lupi. Si tratta di una disposizione adottata dal Parlamento in reazione al crescente numero di lupi. Il lupo rimarrà una specie protetta anche con la revisione della legge sulla caccia e non potrà essere cacciato. I branchi rimangono salvaguardati. L’ordinanza concretizza ora le condizioni per regolarne gli effettivi. I Cantoni devono, ad esempio, informare gli agricoltori sulle misure di protezione delle greggi nelle aree abitate da branchi di lupi. Inoltre devono anticipare alla Confederazione i motivi che rendono necessari gli abbattimenti e la loro decisione deve essere basata sul principio di proporzionalità. Non è, ad esempio, ammessa la regolazione di branchi che vivono lontani dagli insediamenti o dalle greggi. L’obiettivo della regolazione è quello di garantire che i branchi conservino la loro naturale timidezza e si tengano lontani dagli insediamenti.

Il Consiglio federale ha avviato l’8 maggio 2020 la consultazione sulla revisione dell’ordinanza sulla caccia. Il termine della consultazione scade il 9 settembre 2020.

Gli adeguamenti più importanti nell’ordinanza della caccia

Protezione di specie animali


· Il Parlamento ha espressamente respinto interventi di regolazione delle popolazioni di lince, castoro, airone cenerino e smergo maggiore. L’ordinanza tiene conto di questa decisione ed esclude ogni regolazione di tali specie. Tranne che per il lupo e lo stambecco, la cui regolazione è prevista dalla legge, i Cantoni possono regolare soltanto le popolazioni di cigno reale, in attuazione della mozione Niederberger (15.3534).  

· Per prevenire un’eccessiva «caccia al trofeo» si limita ulteriormente l’abbattimento di stambecchi vecchi.

· L’abbattimento di lupi e stambecchi nei siti di protezione della fauna selvatica sarà consentito soltanto nel caso in cui l’abbattimento non dovesse essere possibile al di fuori degli stessi.

Nuovi aiuti finanziari per i Cantoni

· È previsto che la Confederazione stanzi ogni anno aiuti finanziari pari a complessivamente 2 milioni di franchi a sostegno della pianificazione e dell’attuazione di misure di protezione delle specie e degli spazi vitali nei siti federali di protezione della fauna selvatica e nelle riserve per uccelli.

· Ai Cantoni viene inoltre concesso un sostegno finanziario maggiore da destinare al crescente lavoro dei guardiacaccia. A tal fine la Confederazione stanzia attualmente circa un milione di franchi. I guardiacaccia hanno ad esempio il compito di documentare la formazione di branchi di lupi e la loro riproduzione o le migrazioni stagionali degli stambecchi.

Rafforzare la sostenibilità, la protezione e il benessere degli animali  

· I Cantoni saranno tenuti a:
- coordinare a livello intercantonale la pianificazione della caccia al cervo rosso, al cinghiale e al cormorano, specie che percorrono lunghe distanze. Questa misura consente di garantire che le misure venatorie ottengano i risultati auspicati;
- documentare lo sviluppo delle specie cacciabili, con popolazioni rare a livello regionale o in forte calo, affinché i Cantoni possano limitare la caccia laddove necessario o adottare altre misure;
- cercare animali selvatici rimasti feriti durante la caccia o a seguito di incidenti stradali.

· Tutti i cacciatori dovranno fornire annualmente la prova della precisione di tiro.

· L’impiego a fini venatori di proiettili contenenti piombo sarà largamente vietato. 

Prevenzione e indennizzo dei danni da selvaggina

· L’ordinanza rivista regola ora i contributi di promozione della prevenzione dei danni causati da castori e lontre.

· Inoltre definisce in dettaglio le misure che i privati possono considerare ragionevoli per prevenire danni nelle zone d’insediamento di castori, lontre e grandi predatori.  

· L’ordinanza regola ora anche l’indennità corrisposta per danni causati dal castoro a infrastrutture quali strade o terrapieni ferroviari.


Indirizzo cui rivolgere domande

Reinhard Schnidrig, capo della sezione Fauna selvatica e biodiversità forestale, UFAM, tel. +41 58 463 03 07



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