Dal 1° dicembre 2020 sono in vigore limitazioni d’impiego per i biocidi contro alghe e muschi sulle superfici seguenti:
a. su tetti e terrazze;
b. su spiazzi adibiti a deposito;
c. su e lungo strade, sentieri e spiazzi;
d. su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari.
Tale disciplinamento interessa esclusivamente i biocidi seguenti:
- prodotti antialghe per il risanamento di materiali edili appartenenti al tipo di prodotto 2; e
- prodotti usati per la preservazione dei lavori in muratura o di altri materiali da costruzione diversi dal legno mediante controllo degli attacchi microbiologici e algali appartenenti al tipo di prodotto 10.
Secondo l’allegato 2.4 numero 4bis.3 sussiste un obbligo di etichettatura. L’etichetta e la documentazione relativa ai biocidi interessati dalla normativa devono riportare la seguente frase: «L’impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato».
La disposizione ha vari obiettivi.
- Evitare il dilavamento dei principi attivi biocidi: quando vengono impiegati biocidi contro alghe e muschi su superfici cementificate, come strade, spiazzi, terrazze, tetti e altre, il suolo non riesce, in mancanza di uno strato biologicamente attivo, a trattenere le sostanze chimiche. Pertanto, su tali impianti i principi attivi biocidi vengono lievemente dilavati dalla pioggia e si infiltrano con le acque meteoriche. Tramite le canalizzazioni e gli impianti di depurazione delle acque di scarico possono poi andare a finire nelle acque superficiali e rappresentare un pericolo per i microrganismi e l’equilibrio ecologico.
- Colmare la lacuna del divieto relativo agli erbicidi di cui all’allegato 2.5 numero 1.1 capoverso 2 ORRPChim: essendo questo in vigore dal 2001, occorreva armonizzare le disposizioni per ridurre l’inquinamento delle acque superficiali da entrambi i campi di applicazione.