Biocidi contro alghe e muschi

Basi legali

Dal 1° dicembre 2020 sono in vigore limitazioni d’impiego per i biocidi contro alghe e muschi sulle superfici seguenti:

a. su tetti e terrazze;
b. su spiazzi adibiti a deposito;
c. su e lungo strade, sentieri e spiazzi;
d. su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari.

Tale disciplinamento interessa esclusivamente i biocidi seguenti:

  • prodotti antialghe per il risanamento di materiali edili appartenenti al tipo di prodotto 2; e
  • prodotti usati per la preservazione dei lavori in muratura o di altri materiali da costruzione diversi dal legno mediante controllo degli attacchi microbiologici e algali appartenenti al tipo di prodotto 10.

Secondo l’allegato 2.4 numero 4bis.3 sussiste un obbligo di etichettatura. L’etichetta e la documentazione relativa ai biocidi interessati dalla normativa devono riportare la seguente frase: «L’impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato».

La disposizione ha vari obiettivi.

  • Evitare il dilavamento dei principi attivi biocidi: quando vengono impiegati biocidi contro alghe e muschi su superfici cementificate, come strade, spiazzi, terrazze, tetti e altre, il suolo non riesce, in mancanza di uno strato biologicamente attivo, a trattenere le sostanze chimiche. Pertanto, su tali impianti i principi attivi biocidi vengono lievemente dilavati dalla pioggia e si infiltrano con le acque meteoriche. Tramite le canalizzazioni e gli impianti di depurazione delle acque di scarico possono poi andare a finire nelle acque superficiali e rappresentare un pericolo per i microrganismi e l’equilibrio ecologico.
  • Colmare la lacuna del divieto relativo agli erbicidi di cui all’allegato 2.5 numero 1.1 capoverso 2 ORRPChim: essendo questo in vigore dal 2001, occorreva armonizzare le disposizioni per ridurre l’inquinamento delle acque superficiali da entrambi i campi di applicazione.

Maggiori informazioni

Ulteriori informazioni sulla protezione di materiali da alghe e muschi sono disponibili sulla pagina Protezione dei materiali - Alghe e muschi.

Ulteriori dettagli sul divieto d’impiego per gli erbicidi e sulle superfici che vi sono soggette sono disponibili sulla pagina Prodotti fitosanitari in orti privati e manutenzione degli immobili e nella scheda informativa «Divieto d’impiego di erbicidi e biocidi (contro alghe e muschi) su strade, sentieri, piazzali, terrazze e tetti».

Ulteriori informazioni sul divieto d’impiego per biocidi contro alghe e muschi sono disponibili sulla pagina dell’Organo comune di notifica per prodotti chimici Alghe e muschi (admin.ch). Quanto alla distinzione dai prodotti di pulizia, informazioni utili sono contenute nella scheda informativa «Distinzione tra prodotti di pulizia e biocidi per esterni».

Contatto
Ultima modifica 10.09.2025

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