Obblighi dei trasportatori

I trasportatori possono trasportare rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento soltanto se dispongono dei moduli di accompagnamento richiesti e i rifiuti sono etichettati. Inoltre, possono consegnare i rifiuti soltanto alle imprese di smaltimento il cui nome è riportato sui moduli di accompagnamento (art. 13 OTRif).

Trasportatori

I trasportatori sono imprese che si limitano alla raccolta e al trasporto dei rifiuti. Tra queste rientrano le ditte che gestiscono zone di trasbordo, le imprese che su incarico di un Comune organizzano raccolte mobili di rifiuti speciali delle economie domestiche e li consegnano direttamente, senza deposito intermedio, a imprese di smaltimento, e le imprese di vuotatura e di manutenzione delle canalizzazioni che gestiscono veicoli senza trattamento integrato delle acque di scarico.

Informazioni aggiuntive (non comprese nel presente aiuto all'esecuzione):

Presa in consegna dei rifiuti dall'azienda fornitrice

I trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono o devono supporre la natura di rifiuti e che devono essere consegnati con moduli di accompagnamento soltanto se i moduli di accompagnamento richiesti sono acclusi, il nome dell'impresa di smaltimento è riportato sui moduli di accompagnamento e i rifiuti sono etichettati. Se alcuni colli sono avvolti da sovrimballaggi, ossia da grandi contenitori, i trasportatori non sono tenuti a verificare l'etichettatura dei singoli colli.

Moduli di accompagnamento

Se vengono utilizzati i moduli di accompagnamento per il traffico di rifiuti in Svizzera, i trasportatori devono riportare nei campi 4 e 5 i seguenti dati, confermandoli con la propria firma prima dell'inizio del trasporto:

  • nome e indirizzo;
  • nome e indirizzo del trasportatore successivo o della zona di trasbordo (centro logistico), se pertinente;
  • data del conferimento all'impresa di smaltimento, al successivo trasportatore o alla zona di trasbordo, se pertinente;
  • tipo di trasporto;
  • numero di targa del veicolo stradale (veicolo trattore e rimorchio), se pertinente.

Se vengono utilizzati moduli di accompagnamento collettivi per rifiuti speciali, i trasportatori riportano il proprio nome e indirizzo, confermando questi dati con la firma.

I trasportatori non hanno accesso al sito veva-online.admin.ch e non possono richiedere moduli di accompagnamento elettronici.

Conferimento di rifiuti all'impresa di smaltimento

I trasportatori possono consegnare i rifiuti soltanto all'impresa di smaltimento il cui nome è riportato sul modulo di accompagnamento. Se la consegna non è possibile, i trasportatori restituiscono i rifiuti all'azienda fornitrice o, d'intesa con tale azienda, li consegnano a terzi autorizzati. Se entrambe le soluzioni non sono possibili o ragionevoli, i trasportatori informano immediatamente l'autorità cantonale competente.

I trasportatori consegnano il modulo di accompagnamento all'impresa di smaltimento e non conservano alcun documento.

Se nel trasporto sono previsti più trasportatori o zone di trasbordo, il trasportatore conferisce i rifiuti al successivo trasportatore o centro logistico, il cui nome è riportato sul modulo di accompagnamento, e attesta l'avvenuto conferimento firmando il modulo.

Zone di trasbordo (centri logistici)

Se il trasporto dall'azienda fornitrice all'impresa di smaltimento passa per una zona di trasbordo non occorre emettere un nuovo modulo di accompagnamento, a condizione che

  • la durata complessiva del trasporto non superi i dieci giorni lavorativi;
  • i contenitori e gli imballaggi non vengano aperti.

Le zone di trasbordo fanno parte della catena dei trasporti. Gestori di zone di trasbordo non prendono in consegna i rifiuti e non sono imprese di smaltimento. Tuttavia, se la zona di trasbordo è gestita in modo che i rifiuti vengano scaricati e depositati durante la notte, l'autorità competente può, nell'ambito dell'autorizzazione edilizia o del cambiamento di destinazione, fissare delle condizioni relative, ad esempio, al genere di deposito o al quantitativo di rifiuti depositati.

Esempio: un'impresa di trasporto si occupa della raccolta di contenitori di oli esausti presso i posti di raccolta comunali e del loro trasferimento a un'impresa di smaltimento. Per ogni posto di raccolta comunale viene emesso un modulo di accompagnamento sul quale viene riportato il nome dell'impresa di smaltimento e del sito dell'impresa di trasporto come centro logistico.

Anche un'impresa di smaltimento titolare di un'apposita autorizzazione può fungere da zona di trasbordo. Se la durata del trasporto è superiore a dieci giorni lavorativi, l'impresa di smaltimento è tenuta a prendere in consegna i rifiuti, previo accordo con l'azienda fornitrice. Per il proseguimento del trasporto devono essere richiesti nuovi moduli di accompagnamento.

Ulteriori informazioni

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Ultima modifica 01.10.2019

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