Che cos'è il fondo OTaRSi per i siti contaminati?

La Confederazione partecipa finanziariamente all’indagine, alla sorveglianza e al risanamento dei siti inquinati. Per finanziare questi costi ha creato il fondo OTaRSi.

L'indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati sono effettuati secondo gli obiettivi e le prescrizioni della legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb) e dell'ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (OSiti). In ottemperanza all'articolo 32e LPAmb, la Confederazione partecipa ai costi che ne derivano nonché ai costi per l'indagine di siti che risultano non inquinati. A tale scopo riscuote una tassa sul deposito di rifiuti. Secondo l'articolo 32e LPAmb, le indennità sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano al 40 per cento dei costi computabili. Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Le disposizioni esecutive concernenti la partecipazione finanziaria della Confederazione sono contenute nell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi).

L'UFAM amministra questi mezzi mediante uno speciale fondo creato appositamente, il cosiddetto Fondo OTaRSi. Esso riscuote le tasse e decide sulla concessione di indennità.

Lo scopo di questo strumento di finanziamento è di promuovere il rapido risanamento dei siti contaminati pericolosi, affinché non vengano scaricati sulle spalle delle generazioni future. L'OTaRSi promuove inoltre il risanamento dei siti contaminati conforme alle esigenze ecologiche e corrispondente a criteri di economicità e allo stato della tecnica.

Altresì, la legge sulla protezione dell'ambiente stabilisce espressamente che il detentore del sito in qualità di «perturbatore per situazione» non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria.

L'autorità emana una decisione sulla ripartizione delle spese se uno dei responsabili lo richiede o se essa stessa esegue il provvedimento. In molti casi il sito è inquinato, ma non necessita di risanamento - ossia non è un sito contaminato. Chi rimuove materiale da un tale sito, ad esempio nell'ambito di un progetto di costruzione, è tenuto a smaltirlo in modo conforme alle prescrizioni. In determinate circostanze, il committente dell'opera può inoltre pretendere da coloro che hanno causato l'inquinamento e dai precedenti detentori del sito di regola due terzi delle spese supplementari di analisi e smaltimento del materiale.

Se l'indagine di un sito rivela che il sito non è inquinato, l'ente pubblico competente si assume le spese dei provvedimenti d'indagine necessari.

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Ultima modifica 07.07.2021

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