Indennità OTaRSi

L'articolo 32e capoverso 3 della legge sulla protezione dell'ambiente elenca i provvedimenti per i quali deve essere utilizzato il fondo OTaRSi.

La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse unicamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:

  • l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:
    • il responsabile non è identificabile oppure è insolvente. La Confederazione partecipa in misura del 40 o 30 per cento ai cosiddetti costi scoperti, ossia la quota di costi spettante al responsabile non raggiungibile. Le indennità sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa;
    • il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani. Anche in questo caso la Confederazione partecipa con il 40 o 30  per cento;

Le indennità ammontano al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996 o al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001.

  • l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se nel caso di:
    • siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012,
    • altri siti, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2020;

nel caso di impianti di tiro a 300 metri, le indennità ammontano forfetariamente a 8000 franchi per bersaglio, mentre per gli altri impianti di tiro ammontano al 40 per cento dei costi computabili;

  • l'esame di siti che risultano non inquinati.

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Ultima modifica 07.07.2021

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