L’OTRif disciplina il traffico in Svizzera di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo (art. 1 cpv. 2 lett. a OTRif), il traffico transfrontaliero di tutti i rifiuti (art. 1 cpv. 2 lett. b OTRif) e il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi se è organizzato da imprese con sede in Svizzera o con la loro partecipazione (art. 1 cpv. 2 lett. c OTRif).
L'OTRif non si applica nei casi menzionati qui di seguito.
Sottoprodotti di origine animale (art. 1 cpv. 3 lett. d OTRif)
Sottoprodotti di origine animale secondo l'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA, RS 916.441.22), tra cui
- i sottoprodotti di origine animale delle categorie 1, 2 e 3 (art. 5, 6 e 7 OESA);
- i prodotti del metabolismo secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera g.
Per questi rifiuti si applicano le procedure di controllo dell'OESA.
Sono esclusi i sottoprodotti di origine animale che l'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti considera rifiuti speciali.
Si veda:
Ulteriori informazioni (non fanno parte del presente aiuto all’esecuzione):
Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Acque di scarico (art. 1 cpv. 3 lett. b OTRif)
Acque di scarico che, secondo le prescrizioni in materia di protezione delle acque, possono essere rilasciate nelle canalizzazioni.
Rifiuti radioattivi (art. 1 cpv. 3 lett. c OTRif)
Rifiuti radioattivi che sottostanno alla legislazione sulla radioprotezione o a quella sull'energia nucleare.
Si veda:
Traffico di rifiuti speciali tra formazioni dell'esercito o tra costruzioni e impianti che servono alla difesa nazionale (art. 1 cpv. 3 lett. a OTRif)
Si veda:
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 01.10.2019