Campo d’applicazione dell’OTRif

L’OTRif disciplina il traffico in Svizzera di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo (art. 1 cpv. 2 lett. a OTRif), il traffico transfrontaliero di tutti i rifiuti (art. 1 cpv. 2 lett. b OTRif) e il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi se è organizzato da imprese con sede in Svizzera o con la loro partecipazione (art. 1 cpv. 2 lett. c OTRif).

 L'OTRif non si applica nei casi menzionati qui di seguito.

Sottoprodotti di origine animale (art. 1 cpv. 3 lett. d OTRif)

Sottoprodotti di origine animale secondo l'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA, RS 916.441.22), tra cui

  • i sottoprodotti di origine animale delle categorie 1, 2 e 3 (art. 5, 6 e 7 OESA);
  • i prodotti del metabolismo secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera g.

Per questi rifiuti si applicano le procedure di controllo dell'OESA.

Sono esclusi i sottoprodotti di origine animale che l'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti considera rifiuti speciali. 

Si veda:

Ulteriori informazioni (non fanno parte  del presente aiuto all’esecuzione):

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale 

Acque di scarico (art. 1 cpv. 3 lett. b OTRif)

Acque di scarico che, secondo le prescrizioni in materia di protezione delle acque, possono essere rilasciate nelle canalizzazioni.

Rifiuti radioattivi (art. 1 cpv. 3 lett. c OTRif)

Rifiuti radioattivi che sottostanno alla legislazione sulla radioprotezione o a quella sull'energia nucleare.
Si veda: 

Traffico di rifiuti speciali tra formazioni dell'esercito o tra costruzioni e impianti che servono alla difesa nazionale (art. 1 cpv. 3 lett. a OTRif)

Si veda:

Ulteriori informazioni

Contatto
Ultima modifica 01.10.2019

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