Autorizzazione di smaltimento

Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale per ogni unità locale (art. 8 OTRif). L’autorizzazione garantisce il rispetto delle prescrizioni in materia di smaltimento dei rifiuti. Questa autorizzazione ha una validità massima di cinque anni ed è rinnovabile su richiesta, se, da una verifica da parte delle autorità, le condizioni prescritte risultano ancora rispettate e il trattamento dei rifiuti viene effettuato allo stato della tecnica.

Necessitano di un'autorizzazione di smaltimento:

  • le unità locali di un'impresa di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo da terzi o da altre unità locali della medesima impresa. Tra queste figurano impianti d'incenerimento, discariche e unità locali dotate di impianti per il trattamento meccanico, fisico-chimico o biologico dei rifiuti, compresi lo smontaggio, la selezione e il raggruppamento. Per ricezione s'intende anche il deposito intermedio e il trasferimento di rifiuti: un esempio è costituito dai gommisti che ricevono dai garage pneumatici fuori uso per poi tenerli provvisoriamente in deposito e trasferirli;
  • le aziende la cui attività principale consiste nel fabbricare un prodotto riciclando rifiuti: alcuni esempi sono costituiti da cementifici che impiegano rifiuti come combustibili alternativi, impianti per la fabbricazione di materiali di legno a partire da legno usato e impianti per la rigenerazione di pneumatici usati;
  • i posti di raccolta gestiti dai Cantoni o dai Comuni o, su loro incarico, da privati, se ricevono dalle economie domestiche rifiuti che non siano oli per motori, oli commestibili, lampade fluorescenti, pile per uso domestico e altri rifiuti soggetti a controllo, oppure se ricevono dalle aziende fornitrici rifiuti speciali legati al particolare tipo di attività dell'azienda o altri rifiuti soggetti a controllo;
  • gli impianti di smaltimento mobili come quelli per la triturazione del legno usato o per il trattamento di rifiuti provenienti dai pozzetti stradali e dai separatori di oli minerali e di grassi. I veicoli d'aspirazione senza trattamento integrato delle acque di scarico sono considerati veicoli da trasporto, mentre i veicoli d'aspirazione dotati di tale trattamento sono considerati impianti di smaltimento mobili.

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Ultima modifica 01.10.2019

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