Le aziende fornitrici sono tenute a contrassegnare gli imballaggi adibiti al trasporto di rifiuti speciali. L’etichettatura serve a una rapida identificazione delle sostanze pericolose in caso di incidente.
L'etichettatura contiene le seguenti indicazioni (art. 7 cpv. 1 OTRif):
- le diciture «rifiuti speciali», «déchets spéciaux» e «Sonderabfälle»;
- il codice o la designazione dei rifiuti secondo l'elenco dei rifiuti;
- il numero del modulo di accompagnamento.
Apposizione dell'etichettatura
Per imballaggi s'intendono container, fusti, «big-bag» ecc. Per i piccoli contenitori è sufficiente l'etichettatura dei «sovrimballaggi», come ad esempio per
- le lattine di vernice fissate su un pallet mediante pellicole termoretraibili;
- i sacchi di amianto trasportati in container chiusi;
- i contenitori con rifiuti sanitari su palette o carrelli a griglia;
- gli imballaggi degli stessi materiali in un imballaggio omologato per le merci pericolose.
I vagoni ferroviari o gli autocarri con materiale sfuso, le autocisterne e i carri cisterna ferroviari nonché le casse mobili per il trasporto combinato non devono essere contrassegnati. È sufficiente che nel veicolo trattore siano disponibili i moduli di accompagnamento. Nei trasporti ferroviari, i moduli di accompagnamento devono essere conservati in un apposito porta-etichette del vagone. È anche consentito tenere i moduli di accompagnamento nella locomotiva, purché sia evidente a quali vagoni tali moduli si riferiscano.
Trasporto senza etichettatura
L'etichettatura non è necessaria se i rifiuti speciali possono essere consegnati senza moduli di accompagnamento, ad esempio nell'ambito della norma concernente le piccole quantità (art. 7 cpv. 2 OTRif).
Richiesta di etichette
Le etichette che servono a contrassegnare i rifiuti speciali possono essere richieste nei negozi specializzati o presso la maggior parte delle imprese di smaltimento. Programmi supplementari a veva-online.admin.ch permettono di stampare direttamente le etichette.
Ulteriori informazioni (non fanno parte del presente aiuto all'esecuzione):
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 15.04.2020