Etichettatura dei rifiuti speciali

Le aziende fornitrici sono tenute a contrassegnare gli imballaggi adibiti al trasporto di rifiuti speciali. L’etichettatura serve a una rapida identificazione delle sostanze pericolose in caso di incidente.

L'etichettatura contiene le seguenti indicazioni (art. 7 cpv. 1 OTRif):

  • le diciture «rifiuti speciali», «déchets spéciaux» e «Sonderabfälle»;
  • il codice o la designazione dei rifiuti secondo l'elenco dei rifiuti;
  • il numero del modulo di accompagnamento.

Apposizione dell'etichettatura

Per imballaggi s'intendono container, fusti, «big-bag» ecc. Per i piccoli contenitori è sufficiente l'etichettatura dei «sovrimballaggi», come ad esempio per

  • le lattine di vernice fissate su un pallet mediante pellicole termoretraibili;
  • i sacchi di amianto trasportati in container chiusi;
  • i contenitori con rifiuti sanitari su palette o carrelli a griglia;
  • gli imballaggi degli stessi materiali in un imballaggio omologato per le merci pericolose.

I vagoni ferroviari o gli autocarri con materiale sfuso, le autocisterne e i carri cisterna ferroviari nonché le casse mobili per il trasporto combinato non devono essere contrassegnati. È sufficiente che nel veicolo trattore siano disponibili i moduli di accompagnamento. Nei trasporti ferroviari, i moduli di accompagnamento devono essere conservati in un apposito porta-etichette del vagone. È anche consentito tenere i moduli di accompagnamento nella locomotiva, purché sia evidente a quali vagoni tali moduli si riferiscano.

Trasporto senza etichettatura

L'etichettatura non è necessaria se i rifiuti speciali possono essere consegnati senza moduli di accompagnamento, ad esempio nell'ambito della norma concernente le piccole quantità (art. 7 cpv. 2 OTRif).

Richiesta di etichette

Le etichette che servono a contrassegnare i rifiuti speciali possono essere richieste nei negozi specializzati o presso la maggior parte delle imprese di smaltimento. Programmi supplementari  a veva-online.admin.ch permettono di stampare direttamente le etichette.

Ulteriori informazioni (non fanno parte del presente aiuto all'esecuzione):

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Ultima modifica 15.04.2020

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