Miscelazione e diluizione nonché deposito intermedio di rifiuti

Le aziende fornitrici non possono miscelare o diluire rifiuti speciali con altri rifiuti o sostanze. Deroghe sono ammesse solo in casi motivati e previo consenso dell’impresa di smaltimento o del servizio cantonale competente (art. 5 cpv. 2-3 OTRif).

Utilizzazione di additivi

Per ridurre i rischi connessi al trasporto, le aziende fornitrici possono aggiungere additivi ai rifiuti speciali, a condizione che lo smaltimento non sia reso più difficile. È necessario l'accordo dell'impresa di smaltimento.

Miscelazione e diluizione in caso di consegna regolare di rifiuti speciali

L'azienda fornitrice deve inoltrare una domanda scritta al servizio cantonale competente per chiedere l'autorizzazione a miscelare e diluire rifiuti speciali che vengono consegnati periodicamente. Nella domanda occorre indicare che

  • le quantità di rifiuti speciali sono ingenti e periodiche;
  • la miscelazione e la diluizione sono opportune per motivi aziendali;
  • la miscelazione e la diluizione non sono eseguite allo scopo di ridurre il tenore di sostanze nocive e, quindi, di eludere le prescrizioni concernenti la consegna, il trattamento o il deposito di rifiuti;
  • il carico ambientale non è superiore a quello di una consegna separata.

La miscelazione e la diluizione possono essere opportune nel caso di rifiuti simili. La miscelazione di solventi idonei permette, ad esempio, di utilizzare serbatoi per trasporto anziché fusti, semplificando così la logistica.

Miscelazione e diluizione di altri rifiuti soggetti a controllo

Le aziende fornitrici non possono miscelare o diluire altri rifiuti soggetti a controllo per la consegna a imprese di smaltimento, se l'operazione serve a ridurre il tenore di sostanze nocive allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito (art. 5 cpv. 5 OTRif e art. 9 OPSR).

Deposito intermedio di rifiuti

Prima di consegnarli a un'impresa di smaltimento, l'azienda fornitrice deve depositare in via provvisoria i rifiuti rispettando le prescrizioni specifiche e tenendo conto dello stato della tecnica. Esempi in tal senso sono costituiti dal deposito coperto di rifiuti e dall'impiego di bacini di ritenzione per evitare fughe di liquidi secondo quanto prescritto dalla normativa per la protezione delle acque.

Ulteriori informazioni

Contatto
Ultima modifica 01.10.2019

Inizio pagina

https://www.bafu.admin.ch/content/bafu/it/home/themen/thema-abfall/abfall--fachinformationen/abfallpolitik-und-massnahmen/vollzugshilfe-ueber-den-verkehr-mit-sonderabfaellen-und-anderen-/pflichten-der-inhaberinnen-und-inhaber-bei-der-uebergabe-von-abf/pflichten-der-abgeberbetriebe/vermischen-und-verduennen-sowie-zwischenlagern-von-abfaellen.html