Obblighi del commercio al dettaglio e dei posti di raccolta

I punti di vendita o i centri di distribuzione del commercio al dettaglio, nonché i posti di raccolta comunali designati dalle autorità oppure i consorzi incaricati della raccolta di rifiuti speciali o altri rifiuti sottoposti a controllo delle economie domestiche a condizione che il deposito dei rifiuti sia soltanto provvisorio non necessitano di un’autorizzazione per lo smaltimento (art. 8 cpv. 2 OTRif), poiché devono consegnare i rifiuti speciali a imprese di smaltimento autorizzate.

Commercio al dettaglio

I punti vendita del commercio al dettaglio possono prendere in consegna senza autorizzazione di smaltimento i prodotti che forniscono nella vendita al minuto e riprendono come rifiuti speciali dalle economie domestiche. Il ritiro è gratuito quando si tratta di sostanze e preparati pericolosi di cui all'articolo 22 LPChim.

La raccolta di rifiuti speciali delle economie domestiche non deve essere registrata nell'ambito della logistica del commercio, a condizione che il deposito dei rifiuti sia soltanto  provvisorio. I moduli di accompagnamento vanno utilizzati solo alla consegna dei rifiuti a un'impresa di smaltimento autorizzata. Questa disposizione riguarda:

  • il ritiro di pile da parte di fabbricanti e commercianti che sono tenuti a farlo ai sensi dell'ORRPChim (art. 8 cpv. 2 lett. b). In questo caso rientra il ritiro di pile, comprese le batterie di automobili, da parte dei punti vendita che le consegnano ai fabbricanti o ai commercianti. L'utilizzo di moduli di accompagnamento è tuttavia richiesta nel caso di consegna a un'impresa di smaltimento;
  • il ritiro e le movimentazioni di rifiuti speciali all'interno della stessa impresa di commercio al dettaglio, purché si tratti di prodotti forniti nella vendita al minuto e ripresi come rifiuti dalle economie domestiche (art. 6 cpv. 2 lett. c OTRif).

Raccolta su incarico del Cantone

Esistono agevolazioni anche per la raccolta di rifiuti speciali delle economie domestiche effettuata su incarico del Cantone. Infatti, se i rifiuti speciali sono raccolti presso le aziende fornitrici e avviati allo smaltimento su incarico del Cantone, non sono necessari moduli di accompagnamento purché si tratti di prodotti forniti nella vendita al minuto e ripresi come rifiuti dalle economie domestiche (art. 6 cpv. 2 lett. d OTRif). È il caso, ad esempio, delle farmacie che prendono in consegna rifiuti speciali delle economie domestiche su incarico del Cantone. La registrazione a fini statistici delle quantità di rifiuti speciali raccolti avviene generalmente attraverso il trasferimento dei rifiuti da un'impresa di smaltimento a un'altra. Per contro, se i rifiuti speciali delle economie domestiche sono consegnati direttamente dal posto di raccolta a chi si occupa del trattamento finale è comunque necessario utilizzare moduli di accompagnamento per rendere possibile la notifica dell'avvenuta ricezione.

Posti di raccolta

I posti di raccolta designati dalle autorità possono ricevere dalle economie domestiche e senza autorizzazione di smaltimento oli per motori, oli commestibili, tubi fluorescenti e pile per uso domestico nonché altri rifiuti soggetti a controllo. Le autorità possono anche designare posti di raccolta appartenenti ai «sistemi di ritiro» preposti, ad esempio, alla raccolta delle lampade. I posti di raccolta che prendono in consegna altri rifiuti speciali necessitano di un'autorizzazione di smaltimento.

I posti di raccolta sono considerati alla stregua di aziende fornitrici. Per la consegna di rifiuti speciali a imprese di smaltimento è necessario utilizzare moduli di accompagnamento.

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Ultima modifica 01.10.2019

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