Assunzione dei costi

Chi deve finanziare la ricerca, il controllo e il risanamento dei siti contaminati? Vi è la possibilità che la Confederazione participi ai finanziamenti?

Non sempre, chi è tenuto ad adottare i provvedimenti d'indagine, di sorveglianza o di risanamento nell'ambito di un «trattamento di un sito contaminato» (chi soggiace all'obbligo della prestazione reale), deve anche sopportarne i relativi costi (chi soggiace all'obbligo dell'assunzione dei costi). Nel trattamento dei siti contaminati occorre pertanto distinguere sul piano giuridico tra «prestazione reale» e «assunzione delle spese».

Chi è tenuto ad adottare i provvedimenti (prestazione reale)?

Secondo l'ordinanza sui siti contaminati, i provvedimenti necessari (indagini, sorveglianza, risanamento e trattamento successivo) vanno fondamentalmente adottati dal titolare del sito inquinato. Tuttavia, l'autorità può obbligare terzi ad effettuare l'indagine preliminare, a realizzare le misure di sorveglianza o a condurre l'indagine di dettaglio se vi è motivo di credere che, con il loro comportamento abbiano causato l'inquinamento del sito. Lo stesso vale per l'elaborazione del progetto di risanamento e per l'esecuzione dei relativi provvedimenti. In questo caso però, l'approvazione del titolare del sito è indispensabile.

L'autorità non decide ovviamente in maniera arbitraria, bensì deve agire - per quanto possibile - nel rispetto del principio dell'uguaglianza giuridica. In altri termini, se una terza persona all'origine di un inquinamento è nota ed è anche in grado di eseguire i provvedimenti per tempo, di regola l'autorità si rifà su di lei e non sul titolare (che p. es. può essere il locatario o l'affittuario).

Chi deve provvedere al pagamento dei provvedimenti? (assunzione dei costi)

La legge sulla protezione dell'ambiente statuisce che chi è all'origine di un inquinamento deve anche sopportarne le spese di risanamento. Se, in un caso di risanamento, sono coinvolte più persone, queste se ne assumono i costi proporzionalmente alla loro parte di responsabilità nel causare l'inquinamento. In tal modo è chiamato in causa in primo luogo il «perturbatore per comportamento» (ossia il responsabile vero e proprio dell'inquinamento) e soltanto in secondo luogo il «perturbatore per situazione» (vale a dire il titolare).

Con «perturbatore per comportamento» si designa chi, con il proprio comportamento oppure con il comportamento di terzi sotto la sua responsabilità, è all'origine dell'inquinamento.

Con «perturbatore per situazione» si designa invece chi esercita un dominio giuridico o di fatto sul sito inquinato che si trova in condizioni contrarie alle prescrizioni. Nel settore dei siti contaminati questi è costituito dal titolare del sito (proprietario, affittuario, locatario, incaricato ecc.).

Non esiste una responsabilità solidale fra diversi perturbatori. Ne consegue che nei casi di risanamento in cui il perturbatore per comportamento non può essere chiamato a sostenere le spese, i costi di risanamento non possono semplicemente essere addossati al perturbatore per situazione o agli altri perturbatori. I costi scoperti devono essere sostenuti dalla collettività. In questi casi il Cantone, in ossequio all'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) può richiedere alla Confederazione il risarcimento di una parte dei costi di risanamento.

Negli ultimi anni vi sono state molte decisioni giudiziarie sulla gestione delle misure. Le conseguenze di queste decisioni sono illustrate nell'aiuto all'esecuzione aggiornato («Prestazione reale, assunzione dei costi e garanzia», UFAM 2023).

Ulteriori informazioni

Documenti

Sicherstellung der Deckung der Ausfallkosten (PDF, 266 kB, 12.07.2023)Erklärungen und Anmerkungen zu Art. 32dbis Abs. 1 und 2 USG

Der Verursacherbegriff nach Art. 32d USG (PDF, 212 kB, 11.09.2002)Gutachten von Prof. Pierre Tschannen im Auftrag des BAFU.

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Ultima modifica 12.07.2023

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