Ripristino e sostituzione nella protezione della natura e del paesaggio

Se un progetto di costruzione e di installazione di impianti comporta interventi inevitabili in biotopi degni di protezione, chi opera l’intervento deve provvedere al ripristino o a una sostituzione confacente. Il valore naturale dopo l’intervento deve essere pari a quello precedente (bilancio pari a zero).

La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) esige che in caso di interventi tecnici in biotopi degni di protezione chi opera l’intervento, dopo una ponderazione di tutti gli interessi, prenda misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente (art. 18 cpv. 1bis e 1ter LPN).

Per applicare questo strumento centrale della legislazione di protezione della natura, l’UFAM ha pubblicato un aiuto all’esecuzione:

Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz

Cover Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz. Die Eingriffsregelung nach schweizerischem Recht. 2002. 123 S.

Questa pubblicazione non esiste in italiano. È disponibile in altre lingue.

Evitare l’intervento

In una prima fase va verificato se non sia possibile evitare l’intervento.

Misure a cascata

Se un intervento tocca biotopi particolarmente degni di protezione, la legge prescrive la seguente procedura (misure a cascata):

1. Misure di protezione

Le misure di protezione possibili sono le seguenti: ridimensionamento del progetto, adeguamento della metodologia di lavoro (ad es. tunnel sotterraneo, circonvallazione), del perimetro del progetto (ad es. vie d’accesso, aree per installazioni) o dei tempi di costruzione (periodo di cova).

2. Misure di ripristino

Nel caso di interventi temporanei in biotopi degni di protezione, al termine dei lavori di costruzione occorre ripristinare sul posto gli ecosistemi con la loro superficie e i valori antecedenti l’intervento.

3. Misure di sostituzione

Quando gli interventi in biotopi degni di protezione sono definitivi, devono essere adottate misure di sostituzione volte a compensarli in un altro luogo nelle vicinanze. Oltre alla possibilità di una sostituzione identica, il biotopo può anche essere sostituito a livello di tipologia, funzionalità ed estensione in un altro modo confacente.

Misure quali componente del progetto

Le misure di ripristino e di sostituzione sono una componente del progetto. Devono essere valutate e autorizzate dall’autorità competente, rese pubbliche insieme al progetto e decise in modo vincolante insieme all’approvazione dei piani o alla licenza di costruzione.

Valutazione degli interventi

Per valutare l’entità degli interventi, è stato sviluppato un metodo che consente una valutazione uniforme dei biotopi prima e dopo la realizzazione di un intervento o di misure di sostituzione.

Vermeidung des Eingriffs


Compensazione ecologica

A differenza delle misure di ripristino e sostituzione, la compensazione ecologica è l’insieme delle misure di conservazione e di recupero delle funzioni degli habitat e della loro interconnessione, soprattutto nelle zone a sfruttamento intensivo o urbanizzate. La base legale che regolamenta la compensazione ecologica è contenuta nella legge sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 18b cpv. 2 LPN).

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Ultima modifica 20.07.2022

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