Bandite federali di caccia

In Svizzera sono presenti 43 bandite federali di caccia, le quali contribuiscono a proteggere specie rare e minacciate di mammiferi e uccelli e i loro habitat.

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Camoscio nella bandita federale di caccia di Schwarzhorn (BE).
© Christian Siegenthaler

Secondo l’ordinanza sulle bandite federali (OBAF), queste servono «alla protezione ed alla conservazione di specie rare e minacciate di mammiferi e di uccelli selvatici, nonché dei loro habitat; servono inoltre alla conservazione di effettivi sani, in numero adeguato alle circostanze locali, di specie cacciabili».

Nel corso del XIX secolo, le popolazioni di ungulati selvatici in Svizzera erano scese a livelli minimi a causa della forte pressione esercitata dalla caccia e del pessimo stato in cui si trovavano i boschi. Il cervo e lo stambecco erano stati completamente sterminati.

Grazie alle misure di seguito indicate, è stato possibile ricostituire le popolazioni di fauna selvatica:

  • regolamentazione giuridica della caccia (limitazione del periodo venatorio, protezione delle femmine e dei piccoli, realizzazione di un’efficiente rete di guardacaccia);
  • delimitazione di bandite federali di caccia tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.

In Svizzera sono presenti 43 bandite federali di caccia con una superficie complessiva di 150 895 ettari.

Zone di tranquillità per la protezione delle specie

Le bandite di caccia costituiscono una protezione dai disturbi, ad esempio quelli causati dalle attività del tempo libero, svolgendo una funzione importante per la sopravvivenza della fauna selvatica. Specie quali il gallo cedrone, il fagiano di monte e la pernice bianca beneficiano di apposite zone di protezione. Ma le bandite servono anche a studiare l’andamento naturale delle popolazioni di ungulati selvatici.

Disposizioni di protezione 

Nelle bandite federali di caccia vigono inoltre le seguenti disposizioni:

  • la caccia è vietata;
  • gli animali non vanno disturbati;
  • il foraggiamento degli animali selvatici è vietato;
  • i cani devono essere condotti al guinzaglio;
  • è vietato piantare tende o campeggiare fuori dai campeggi ufficiali;
  • i droni sono vietati;
  • è vietato sciare fuori da piste, percorsi e itinerari segnalati;

Le bandite federali di caccia protette sono parte dell’infrastruttura ecologica.

Regolazione degli effettivi

Oggi può capitare che si debba intervenire per regolare gli effettivi di ungulati che vivono nelle bandite perché troppo numerosi per le condizioni locali. La Confederazione ha pertanto offerto ai Cantoni la possibilità di delimitare nelle bandite zone parzialmente protette (o integralmente protette), dove è possibile regolare le specie di ungulati cacciabili secondo un piano di abbattimento comunicato per conoscenza alla Confederazione.

Nelle zone integralmente protette, le misure di regolazione possono essere ordinate soltanto in casi eccezionali e dopo aver consultato l’UFAM.

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Ultima modifica 03.07.2023

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