Veicoli

Basi legali



1. Punti salienti

In Svizzera, le limitazioni del tenore di determinati metalli pesanti in materiali e componenti nuovi per veicoli e nei veicoli stessi sono identiche a quelle sancite dalla direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso per quanto concerne:

  • il tipo e il tenore dei metalli pesanti regolamentati;
  • le categorie di veicoli interessate;
  • le deroghe ai divieti d'impiego delle sostanze;  
  • l'etichettatura particolare.

Ne consegue che i materiali e i componenti per veicoli, nonché i veicoli stessi che adempiono ai requisiti  previsti nell'UE possono essere immessi sul mercato anche in Svizzera.


2. Divieti

I materiali e i componenti per veicoli, nonché i veicoli stessi, non possono essere immessi sul mercato se contengono mercurio, piombo, cadmio o cromo (VI). Sono tollerati valori di concentrazione fino a un massimo dello 0,1 per cento. Per quanto riguarda il cadmio, il valore massimo consentito è pari allo 0,01 per cento. I valori massimi sono riferiti a materiali omogenei.


3. Categorie di veicoli

Sono considerati veicoli le autovetture e i veicoli commerciali leggeri delle categorie M1 e N1 definite nell'allegato II sezione A della direttiva 2007/46/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore. 


4. Deroghe

I suddetti divieti non si applicano ai materiali e ai componenti per veicoli elencati nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE, alle condizioni ivi specificate.

Anche i pezzi di ricambio sono esclusi da tali divieti qualora siano destinati alla riparazione di veicoli immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore dei divieti stessi. In quanto pezzi di ricambio contenenti piombo, non sono tuttavia ammessi:

  • i pesi equilibratori;
  • le spazzole di carbone per i motori elettrici;
  • i guarnizioni dei freni.

5. Etichettatura particolare

Alcuni componenti come le batterie al piombo, gli accumulatori al nichel-cadmio, le lampade a incandescenza e le illuminazioni di strumentazioni che contengono mercurio devono essere etichettati (all. 2.16 n. 5.4; all. II della direttiva UE 2000/53/CE).

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Ultima modifica 06.09.2023

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