Prodotti refrigeranti

In Svizzera, i prodotti refrigeranti sono disciplinati dall'allegato 2.10 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). Uno degli obiettivi principali di queste disposizioni è quello di ridurre le emissioni di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o che hanno un elevato potenziale di riscaldamento globale. L'evoluzione di questa ordinanza riflette l'attuale stato della tecnica.

Basi legali



1. Prodotti refrigeranti stabili nell'aria

I prodotti refrigeranti che contengono delle sostanze stabili nell'aria di cui all'allegato 1.5 ORRPChim sono considerati come dei prodotti refrigeranti stabili nell’aria (all. 2.10 n. 1 cpv. 3 ORRPChim). Un impianto è considerato stazionario se non viene utilizzato in movimento.

Divieti

I divieti di cui all'allegato 2.10 numero 2.1 capoverso da 3 a 7 ORRPChim riguardano l'immissione sul mercato (compresa l'importazione) di alcuni impianti stazionari che funzionano con refrigeranti stabili nell’aria. Tali divieti si applicano in particolare agli impianti con elevate potenze di raffreddamento, agli impianti che funzionano con refrigeranti con un elevato potenziale di riscaldamento globale e agli impianti contenenti grandi quantità di refrigeranti.

L’aiuto all’esecuzione «Impianti con prodotti refrigeranti: dal progetto all'immissione sul mercato» spiega e precisa tali disposizioni, definendo lo stato della tecnica nei vari campi d’applicazione. 

Impianti con prodotti refrigeranti: dal progetto all’immissione sul mercato

UV-1726-I

Aiuto all’esecuzione dell’UFAM con riferimento alle disposizioni normative per impianti di refrigerazione, di climatizzazione e di pompe di calore che funzionano con prodotti refrigeranti sintetici. 4ª edizione aggiornata 2020 con la regolamentazione in vigore dal 1° gennaio 2020.

Questi riassunti utili sono inclusi nell'aiuto all’esecuzione:

 

Deroghe

Se, secondo lo stato della tecnica, non è possibile rispettare le norme SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3: 2017+A1:2021 senza impiegare un prodotto refrigerante stabile nell'aria, l'UFAM può, conformemente all'allegato 2.10 numero 2.2 capoverso 8 ORRPChim, concedere una deroga al divieto di cui all'allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 3 ORRPChim, per un determinato impianto su domanda motivata.

Per le domande di deroga è disponibile il modulo seguente:

 

Esiste una procedura semplificata per le domande di deroga relative all'immissione sul mercato di impianti temporanei. In questi casi può essere utilizzato il seguente formulario di domanda:

 

2. Prodotti refrigeranti stabili nell’aria in apparecchi e impianti mobili

Un apparecchio è un sistema di generazione di freddo dotato di una spina elettrica non collegato permanentemente a un condotto di distribuzione del freddo o del calore, gli apparecchi fissi sono anch’essi considerati come apparecchi (all. 2.10 n. 1 cpv. 6 ORRPChim). Al fine di promuovere un’esecuzione uniforme della legislazione, i seguenti termini sono specificati da un punto di vista tecnico:

  • per «dotato di presa elettrica» si intende un sistema compatto che, dopo la consegna sul luogo di installazione, può essere collegato e messo in funzione immediatamente, senza modifiche e senza bisogno di utensili, e la cui potenza elettrica massima non supera i 4 kW;
  • per «collegato permanentemente» si intende un giunto saldato o brasato in modo permanente (non staccabile) secondo le specifiche della norma SN EN 378-2:2017, sezione 6.2.3.2.2.


Un impianto è considerato mobile se viene utilizzato in movimento (in contrapposizione ad un impianto stazionario), ad esempio gli impianti di climatizzazione impiegati nelle automobili o nei veicoli dei trasporti pubblici o i sistemi di refrigerazione per container sui camion ecc.

Divieti

I divieti di cui all'allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 2 ORRPChim si riferiscono alla produzione e all'immissione sul mercato (compresa l'importazione) di alcuni apparecchi e impianti mobili che funzionano con refrigeranti stabili nell’aria (cfr. lista più sotto).

Deroghe

Una deroga diretta ai divieti dell’allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 2 lettere da b a f ORRPChim è prevista se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un prodotto alternativo, sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell'aria con il minor impatto sul clima e sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante (allegato 2.10 numero 2.2 capoverso 2 ORRPChim). L’allegato 2.10 numero 7 capoverso 4 ORRPChim regola le disposizioni transitorie in seguito a un cambiamento dello stato della tecnica, che l’UFAM pubblica su questa pagina dopo aver consultato i settori interessati.

Per i apparecchi e i impianti mobili elencati di seguito, lo stato attuale della tecnica si applica come segue:

 

a) apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico:
Da diversi anni esistono alternative per i frigoriferi e congelatori per uso domestico, motivo per cui l’ORRPChim non prevede una deroga diretta. In casi particolari, e su richiesta motivata, l'UFAM può concedere una deroga temporanea ai divieti secondo l'allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 2 lettera a ORRPChim (cfr. all. 2.10 n. 2.2 cpv. 7 ORRPChim). Altri apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico, come per esempio le macchine per il ghiaccio per uso privato, non sono attualmente soggetti a queste disposizioni.

b) apparecchi frigoriferi e congelatori nel settore commerciale

c) elettrodomestici con pompe di calore, in particolare deumidificatori e asciugatrici

 

d) climatizzatori

e) impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore

f) impianti di refrigerazione mobili per il trasporto di merci: Non esiste attualmente alcun sostituto; la deroga diretta si applica a tutti gli utilizzi.

 

3. Prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono

I prodotti refrigeranti che contengono delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ai sensi dell’allegato 1.4 ORRPChim sono considerati come dei prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono (all. 2.10 n. 1 cpv. 2 ORRPChim).

Divieti

  • Dal 1° gennaio 2004 l'immissione sul mercato di prodotti refrigeranti contenenti CFC o halon e il loro utilizzo per la ricarica di apparecchi e impianti di refrigerazione sono vietati.
  • Dal 1° gennaio 2010 l'immissione sul mercato di prodotti refrigeranti contenenti HCFC nuovi e il loro utilizzo per la ricarica di apparecchi e impianti di refrigerazione sono vietati.
  • Dal 1° gennaio 2015 l'immissione sul mercato di prodotti refrigeranti contenenti HCFC e il loro utilizzo per la ricarica di apparecchi e impianti di refrigerazione sono vietati.


Deroghe

Dal 1° giugno 2019 sussiste un'eccezione al divieto di fabbricazione, immissione sul mercato, importazione per uso privato ed esportazione di apparecchi e impianti che funzionano con refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un prodotto alternativo, il prodotto refrigerante presenta un potenziale di riduzione dell'ozono di al massimo 0,0005 e sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante (all. 2.10 n. 2.2 cpv. 6 ORRPChim). L’allegato 2.10 numero 7 capoverso 4 ORRPChim regola le disposizioni transitorie in seguito a un cambiamento dello stato della tecnica, che l’UFAM pubblica su questa pagina dopo aver consultato i settori interessati.

 

4. Controllo della tenuta stagna, registro di manutenzione e obbligo di notifica

Gli obblighi di cui all'allegato 2.10 numeri 3.4, 3.5 e 5 ORRPChim riguardano il controllo di tenuta stagna, il registro di manutenzione e l’obbligo di notifica degli impianti e degli apparecchi con prodotti refrigeranti. L’aiuto all’esecuzione «Impianti e apparecchi che contengono prodotti refrigeranti: esercizio e manutenzione» spiega e precisa queste disposizioni, definendo lo stato della tecnica per i vari campi di applicazione.

 

Impianti e apparecchi che contengono prodotti refrigeranti: esercizio e manutenzione

UV-0615-d

Aiuto all’esecuzione dell’UFAM con riferimento alle disposizioni legali per il registro di manutenzione, il controllo della tenuta stagna e l’obbligo di notifica. 4a edizione aggiornata 2022.

A partire dal 1° ottobre 2021, la notifica degli impianti stazionari che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti avviene tramite la ditta Lombardi SA. Ulteriori informazioni sul processo di notifica sono disponibili alla pagina www.bafu.admin.ch/notifica-rp.

Ulteriori informazioni

Contatto
Ultima modifica 22.03.2024

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