Prior Informed Consent PIC

L’ordinanza PIC disciplina l’importazione e l’esportazione di determinati prodotti chimici e pesticidi pericolosi.

L’ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (ordinanza PIC, OPICChim) è in vigore dal 1º gennaio 2005.

Essa disciplina l’importazione e l’esportazione di determinati prodotti chimici e pesticidi.

Questa ordinanza attua la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per determinati prodotti chimici pericolosi e pesticidi nel commercio internazionale (Prior Informed Consent: PIC). 



Per gli esportatori e gli importatori di prodotti chimici industriali e pesticidi indicati nell’ordinanza PIC risultano i seguenti obblighi:

1. Esportazione: limitazione e annuncio delle esportazioni

Chi intende esportare dalla Svizzera sostanze soggette alla procedura PIC oppure preparati che contengono simili sostanze deve rispettare le decisioni sulle importazioni dei Paesi d’importazione. Tali sostanze sono riportate nell’appendice 2 dell’ordinanza PIC. Le decisioni relative alle importazioni sono disponibili sul sito Internet della Convenzione di Rotterdam.

Chi intende esportare sostanze soggette alla procedura PIC (appendice 2 OPICChim) e/o sostanze che in Svizzera sono proibite o soggette a restrizioni rigorose per motivi di protezione della salute o dell’ambiente (appendice 1 OPICChim) oppure preparati che contengono simili sostanze deve inviare all’UFAM un annuncio di esportazione al più tardi il trentesimo giorno precedente la prima esportazione relativa a ogni anno civile e a ogni Paese membro destinatario. Queste sostanze sono riportate nell’appendice 1 e 2 dell’ordinanza PIC. Le esportazioni di sostanze secondo l’appendice 1 o di preparati contenenti tali sostanze destinate ad essere utilizzate come prodotti fitosanitari e che non sono soggette alla procedura PIC sono esenti dall'obbligo di annuncio di esportazione. Queste esportazioni sono soggette all'obbligo di autorizzazione all'esportazione secondo il numero 4.2 allegato 2.5 dell’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim).

L'annuncio di esportazione comprende le seguenti fasi: 

  1. compilazione del modulo di annuncio di esportazione da parte dell’esportatore tenendo conto delle spiegazioni sull'annuncio di esportazione;
  2. al più tardi il trentesimo giorno precedente la prima esportazione, inviare all’UFAM (picdna@bafu.admin.ch) il modulo in formato Word e la scheda di dati di sicurezza in formato PDF;
  3. l’UFAM verifica la completezza dei dati e integra l'annuncio di esportazione con informazioni supplementari. Per gli annunci d’esportazione di sostanze e preparati soggetti alla procedura PIC (appendice 2), l’UFAM verifica se è presumibilmente rispettata la decisione d’importazione del Paese destinatario;
  4. entro 15 giorni l’UFAM invia all’esportatore tramite posta elettronica il numero di identificazione dell'annuncio di esportazione. Questo numero deve essere indicato nella dichiarazione doganale d’esportazione (cfr. spiegazioni dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini relative alla dichiarazione doganale).
  5. Al più tardi 15 giorni prima della prima esportazione l’UFAM trasmette al Paese destinatario la notifica d’esportazione di sostanze e preparati dell’appendice 1.

2. Importazione: restrizione di importazione

Chi intende esportare dalla Svizzera sostanze o preparati soggetti alla procedura PIC (appendice 2) deve attenersi alle decisioni di importazione dei rispettivi Paesi. Nella dichiarazione doganale deve essere indicato che il prodotto chimico è soggetto all’ordinanza PIC. Inoltre si raccomanda fortemente di indicare nella dichiarazione doganale d’importazione a che fini verrà utilizzato il prodotto chimico (cfr. spiegazioni dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini relative alla dichiarazione doganale).

La maggioranza dei prodotti chimici soggetti alla procedura PIC dispone di numeri di tariffa doganale i cui primi sei numeri sono riferiti specificamente alla Convenzione di Rotterdam. I numeri sono stati assegnati dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).


3. Obblighi generali per l’esportazione di sostanze e preparati pericolosi

Le sostanze e i preparati sono considerati pericolosi se soddisfano i criteri di classificazione relativi ai pericoli fisici, ai pericoli per la salute, ai pericoli per l’ambiente o ad altri pericoli. Questi criteri sono menzionati nell’allegato 2 numero 1 OPChim. Chi esporta sostanze o preparati pericolosi deve:

  1. etichettarli, osservando le pertinenti norme internazionali, almeno con i seguenti dati:
    - il nome del fabbricante;
    - il nome chimico o il nome commerciale;
    - le indicazioni sui pericoli per l’essere umano e l’ambiente e le relative misure protettive;
  2. mettere a disposizione di ciascun destinatario una scheda di dati di sicurezza contenente le informazioni più aggiornate disponibili. 

4. Informazioni sulle notifiche di esportazione

Già nel primo trimestre di ogni anno, in questo sito web l’OFAM pubblica informazioni pertinenti estratte dalle notifiche di esportazione inviate e ricevute durante l’anno precedente. 

Le informazioni sono ripartite per prodotto chimico e per Parte. In alcuni casi, per preservare l’anonimato delle imprese e la riservatezza di determinati dati, le informazioni sono meno strutturate: i prodotti chimici sono aggregati e/o le Parti importatrici sono raggruppate secondo certe regioni. Per quanto riguarda le esportazioni verso la Svizzera, tutte le notifiche di esportazione ricevute provengano da stati membri del SEE.

Notifiche di esportazione ricevute 

Notifiche di esportazione inviate 

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Ultima modifica 13.03.2024

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