Ambiente e commercio

Tra il commercio internazionale e l’ambiente c’è un’interdipendenza fisica, giuridica e istituzionale. Le risorse naturali forniscono le materie prime e l’energia necessarie per le attività di produzione economica, i cui rifiuti sono immessi nell’ambiente. L’impatto ambientale su scala mondiale degli intensi scambi di beni e servizi, ma anche dei rifiuti, necessita talvolta di misure di protezione dell’ambiente che, a loro volta, hanno un impatto sul commercio. Il commercio e l’ambiente sono regolati da due ordinamenti giuridici distinti ma interagenti: da una parte l’Organizzazione Mondiale del Commercio e gli accordi di libero scambio e, dall’altra, gli accordi ambientali multilaterali e le regole nazionali per l’ambiente.

Nel caso del commercio internazionale, l’impatto ambientale del consumo di beni e servizi si distribuisce geograficamente su tutta la filiera di valore. In Svizzera, più del 70 per cento dell’impatto ambientale dei nostri consumi viene prodotto all’estero. Si tratta quindi di integrare le questioni ambientali nella politica commerciale, fra l’altro promuovendo la trasparenza ecologica dei mercati, l’eco-compatibilità degli accordi commerciali e il perfezionamento degli standard ambientali.

Norme internazionali nei settori dell'ambiente e del commercio

L'obiettivo è una strutturazione più coerente del sistema commerciale e ambientale. In particolare, le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) devono essere adeguate senza che ostacolino la protezione effettiva dell'ambiente. A tal fine, occorre precisare e, laddove necessario adattare, determinati meccanismi e regole dell'OMC.

Si tratta in particolare di puntare a un approccio sistemico delle relazioni fra i trattati ambientali multilaterali (MEA) e le regole dell'OMC. In aggiunta si dovrebbero chiarire ulteriormente le regole speciali dell'OMC nei diversi trattati (in particolare GATT, GATS, TBT, SPS, TRIP) soprattutto per quanto concerne il principio di precauzione. Tale principio consente tra l'altro di adottare in caso di incertezza scientifica misure volte a prevenire danni irreversibili all'ambiente.

Negli accordi bilaterali e di libero scambio stipulati nel quadro dell'AELS, la Svizzera adotta disposizioni volte a integrare in modo ragionevole le norme del diritto commerciale e ambientale. L'OCSE raccomanda esplicitamente di tenere conto delle richieste ambientali negli accordi di libero scambio. Queste raccomandazioni sono del resto state adottate da numerosi Stati.

Premesse per un sistema commerciale più ecologico

Una diffusione globale delle innovazioni e delle conoscenze in campo ambientale e l'apertura dei mercati alle tecnologie ambientali è stata promossa nel quadro del Ciclo di Doha dell'OMC tramite la liberalizzazione del commercio dei cosiddetti servizi e beni ambientali (prodotti rispettosi e di sostegno all'ambiente) e di prestazioni ambientali. I negoziati per tale liberalizzazione, a cui non è stato possibile pervenire nel quadro dell’OMC, proseguono dal 2014 e sono portati avanti a margine dell’OMC da un gruppo di 17 Paesi (tra cui la Svizzera). L’accordo auspicato, conosciuto con l’acronimo inglese EGA (Environmental Goods Agreement), riguarda una lista di beni (che dev’essere aggiornata periodicamente) e le modalità di liberalizzazione. I negoziati sono sospesi da dicembre 2016 e riprenderanno quando tutti i Paesi che vi partecipano avranno indicato esplicitamente la loro disponibilità a proseguirli.

Il commercio di beni e di servizi favorisce un utilizzo efficiente e quindi sostenibile delle risorse naturali. Ciò implica tuttavia informazioni chiare sul consumo delle risorse naturali dovuto alla produzione e al consumo lungo l'intera catena di creazione di valore aggiunto. Tali informazioni dovrebbero consentire di differenziare i prodotti e i servizi in base al loro consumo di risorse naturali e quindi rappresentare la base decisionale per consumatori e produttori, ma anche per i governi e le organizzazioni.

Per poter garantire questa trasparenza ecologica del mercato, il consumo ambientale richiede un metodo di misurazione uniforme utilizzato a livello internazionale e accolto favorevolmente dal commercio internazionale.

Processi e metodi di produzione

E necessario analizzare dal punto di vista della rilevanza ambientale anche le questioni dei processi e metodi di produzione. L'obiettivo è quello di consentire ai membri dell'OMC di accedere a misure rilevanti per il commercio che non siano considerate né discriminatorie né protezionistiche, nonostante si basino su processi e metodi di produzione (p. es. emanazione di un contrassegno ambientale o marchio ecologico). Conviene infine rafforzare e migliorare la cooperazione fra l'OMC, l'UNEP e altre organizzazioni ambientali internazionali.

Commercio ed economia verde

Gli sforzi per un'economia verde compiuti a livello internazionale mirano a sviluppare delle condizioni quadro di politica economica e ambientale che possano garantire la correzione di eventuali disfunzioni evidenti del mercato e una maggiore efficienza delle risorse economiche. Il commercio internazionale è parte integrante del concetto di economia verde e può dare un contribuire considerevole allo sviluppo sostenibile se la struttura del suo regime giuridico e dei suoi meccanismi è efficiente dal punto di vista ecologico e sociale. La Svizzera si adopera in tale senso sia in quanto membro dell'OMC (ad es. nel quadro del «Committee on Trade and Environment»), dell'OCSE (ad es. nel quadro del «Joint Working Party on Trade and Environment») e dell'AELS (ad es. nel quadro dei negoziati per gli accordi di libero scambio), sia nell’attuazione dei rispettivi obiettivi di sviluppo sostenibile (ODD).

Il rapporto Economia verde, di cui il Consiglio federale ha preso conoscenza il 20 aprile 2016 e che fa seguito al Piano d’azione Economia verde del 2013, prevede un provvedimento per valutare l’impatto ambientale degli accordi di libero scambio stipulati dalla Svizzera, sia in maniera indipendente, che nell’ambito dell’AELS (provvedimento 7a del rapporto). La responsabilità di decidere, a seconda delle situazioni, se tale valutazione è necessaria spetta alla SECO, in stretta collaborazione con l’UFAM.

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Ultima modifica 13.03.2024

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