Esenzione dalla tassa sul CO2

Per tutelare la competitività, gli impianti ad alta intensità di emissioni di gas serra sono esentati dalla tassa sul CO2, a condizione che si impegnino a ridurre le loro emissioni di gas serra. I gestori di grandi impianti ad alta intensità di emissioni di gas serra sono tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni e sono anche esentati dalla tassa sul CO2.

A seconda delle dimensioni dell’impianto, il gestore ha varie opzioni:

  • gli impianti di piccole e medie dimensioni che esercitano un’attività secondo l’allegato 7 dell’ordinanza sul CO2 e che non partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni possono concordare un impegno di riduzione.
  • gli impianti di medie dimensioni con una potenza installata compresa tra 10 e 20 megawatt che esercitano un'attività secondo l'allegato 7 dell'ordinanza sul CO2 possono partecipare volontariamente al sistema svizzero di scambio di quote di emissioni (SSQE);
  • gli impianti di grandi dimensioni che esercitano un'attività secondo l'allegato 6 dell'ordinanza sul CO2 sono tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni. In genere si tratta di impianti con una potenza termica totale installata di almeno 20 megawatt.

Ordinanza sulla riserva invernale (OREI): l'ordinanza prevede il rimborso di determinati costi, oltre alla restituzione della tassa sul CO2. L'OREI si rivolge, tra l'alto, ai gestori di centrali elettriche di riserva, di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione, nonché agli aggregatori (responsabili del «pooling») di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione.

Esenzione con impegno di riduzione

Possono essere esentati dalla tassa sul CO2 i settori economici per i quali la tassa rappresenta un onere importante rispetto al proprio valore aggiunto e potrebbe quindi pregiudicarne notevolmente la competitività internazionale. In contropartita, i gestori si impegnano a ridurre le proprie emissioni di gas serra (impegno di riduzione). I settori economici in questione sono elencati nell'allegato 7 dell'ordinanza sul CO2.

La Confederazione esenta su domanda un gestore di impianti dall'obbligo di pagamento, ma come contropartita il gestore deve ridurre progressivamente le sue emissioni di gas serra. Il percorso di riduzione è determinato sulla base dell'accordo sugli obiettivi per l'aumento dell'efficienza energetica.

Il percorso di riduzione nel periodo 2013–2020 proseguirà su base lineare per l’anno 2021. La definizione degli obiettivi intermedi dal 2022 al 2024 è calcolata in modo standardizzato. Oltre alle misure interne, l’impresa può far computare una quantità limitata di certificati esteri di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione. Se invece supera nettamente l’obiettivo di riduzione, a determinate condizioni la Confederazione le rilascia attestati per il periodo fino al 2021. Gli attestati possono essere venduti, ma non computati per l'adempimento del proprio impegno di riduzione.

Obiettivo di emissione

Tutti i gestori di impianti che appartengono a un settore economico secondo l'allegato 7 dell'ordinanza sul CO2 e che emettono ogni anno più di 100 tonnellate di CO2 possono essere esentati con procedura semplificata da un obiettivo di emissione. Quest'ultimo stabilisce la quantità di gas serra che il gestore di impianti può emettere durante il periodo d'impegno. L'obiettivo di emissione è calcolato dal punto di partenza al punto finale, seguendo un percorso di riduzione lineare.

Sono sottoposti a un'analisi sistematica soltanto i gestori di impianti che richiedono un obiettivo di emissione stabilito individualmente. L'obiettivo di riduzione individuale viene stabilito sulla base del potenziale di riduzione economicamente sopportabile.

Obiettivo basato su provvedimenti per gli impianti di piccole dimensioni

I gestori di impianti con emissioni annue inferiori a 1500 tonnellate di CO2 possono essere esentati dalla tassa secondo un modello semplificato. Invece di un percorso di riduzione verranno stabiliti, mediante una procedura standard, dei provvedimenti economicamente sopportabili (obiettivo basato sui provvedimenti). Per realizzare questo obiettivo è determinante soltanto l’attuazione dei provvedimenti.

Esenzione per i gestori di impianti di cogenerazione fossili

Dal 2018 i gestori di impianti di cogenerazione fossili possono farsi esentare dalla tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili che utilizzano per produrre elettricità. Questa normativa concerne gli impianti con una potenza termica compresa tra 0,5 e 20 megawatt.

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Ultima modifica 13.06.2023

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