Sistema di scambio di quote di emissioni per i gestori di impianti

Il sistema di scambio delle quote di emissione (SSQE) limita le emissioni degli impianti industriali a maggiore intensità di gas serra. A tal fine viene definita in anticipo la quantità complessiva di diritti di emissione disponibili e, quindi, la quantità massima delle emissioni di tutti i partecipanti al sistema SSQE. Ad ogni partecipante al SSQE viene assegnata una determinata quantità di diritti di emissione. Se questi genera meno emissioni, può vendere i diritti in eccesso; in caso contrario, deve acquistare i diritti di emissione mancanti.

Nel 2013 la Svizzera ha introdotto il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) per gli impianti industriali nella sua forma attuale in analogia a quello dell’UE. Le regole sono definite in anticipo per un periodo di tempo determinato, il cosiddetto periodo di negoziazione. Il primo periodo di negoziazione è durato dal 2013 al 2020, quello in corso riguarda gli anni 2021–2030. I SSQE della Svizzera e dell’UE sono collegati dal 1° gennaio 2020. Per quanto concerne la regolamentazione delle emissioni di gas serra, i partecipanti al sistema svizzero godono quindi delle stesse condizioni dei loro concorrenti europei.

Partecipazione al sistema di scambio di quote di emissioni

Al SSQE sono tenuti a partecipare i gestori di impianti con elevate emissioni di gas serra (partecipanti al SSQE). All’allegato 6 dell’ordinanza sul CO2 sono elencate le attività che generalmente causano emissioni da elevate a molto elevate e che, se esercitate, obbligano il gestore a partecipare al SSQE. Tra gli altri, i settori interessati sono l’industria cementizia, chimica e farmaceutica nonché i settori delle raffinerie, della fabbricazione di carta, del teleriscaldamento e dell’acciaio.

Opt-out

Se le emissioni complessive di un sito di produzione sono costantemente inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 equivalenti, il gestore degli impianti può chiedere l’esonerazione dal SSQE (opt-out). Gli impianti di ricerca, sviluppo e test gestiti in un sito, così come gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti speciali, possono essere esentati a prescindere dallo scambio di emissioni.

Opt-in

È possibile partecipare al SSQE anche su base volontaria (opt-in), a condizione che gli impianti in funzione nel sito abbiano una potenza termica totale ad almeno 10 megawatt.

Le imprese che partecipano al SSQE con i loro impianti ricevono, su domanda, il rimborso della tassa d’incentivazione sul CO2 applicata ai combustibili utilizzati.

Assegnazione di diritti di emissione

 L’UFAM calcola per ogni singolo partecipante al SSQE il numero di diritti di emissione che riceverà gratuitamente dalla Confederazione. L’assegnazione si basa su parametri di riferimento per lo più definiti come il numero di diritti di emissione per tonnellata di prodotto o terajoule di calore utilizzato e corrispondono alle emissioni di una produzione efficiente in termini di gas serra. I partecipanti al SSQE ricevono in tal modo quote di emissioni gratuite commisurate alla loro produzione o al calore utilizzato. Nel calcolo, l’UFAM tiene conto anche del rischio di delocalizzazione della produzione all’estero a causa dei costi supplementari nello scambio di quote di emissioni (carbon leakage). La quantità assegnata è indipendente dalle emissioni effettive di gas serra e, quindi, dall’efficienza della produzione individuale in termini di gas serra. Per i partecipanti al SSQE, questo aspetto rappresenta un incentivo a ridurre le loro emissioni di gas serra in modo da poter vendere i diritti di emissione in eccesso, mentre in caso contrario sarebbero costretti ad acquistare i diritti di emissione mancanti.

Consegna di diritti di emissione

Tutti i partecipanti al SSQE devono sorvegliare le loro emissioni di gas serra. Un diritto di emissione permette di emettere una tonnellata di CO2 equivalente. Il partecipante al SSQE deve consegnare alla Confederazione un diritto di emissione per ogni tonnellata di CO2 equivalente emessa.

Quantità complessiva di diritti di emissione

Il Consiglio federale determinato la quantità complessiva di diritti di emissione (cap) nel SSQE svizzero in base ai dati storici degli anni 2008–2012. Un diritto di emissione permette di emettere esattamente una tonnellata di CO2 equivalente. Il cap è stato fissato nel 2013 a circa 5,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente e ridotta a circa 4 milioni di tonnellate fino al 2025. Fino al 2020, la riduzione annua ammontava all’1,74 per cento della quantità iniziale del 2010. Per il periodo 2021-2024, la riduzione annua è stata pari al 2,2 per cento, per il triennio 2025-2027 al 4,3 per cento e per il periodo 2028-2030 al 4,4 per cento della quantità iniziale del 2010.

Il 95 per cento del cap è disponibile per l’assegnazione ai gestori di impianti che partecipano al SSQE a partire dal primo anno di un periodo di negoziazione (2013-2020 o 2021-2030). Se la somma delle assegnazioni gratuite calcolate supera tale quota, l’assegnazione a tutti i partecipanti al SSQE viene ridotta linearmente dello stesso fattore (fattore di correzione intersettoriale, FCI).

Il restante 5 per cento del cap è riservato ai nuovi partecipanti al SSQE e a quelli con un aumento significativo della produzione. In questa quantità rientrano i diritti di emissione non più assegnati a causa di cali di produzione o di chiusure di impianti. Alle assegnazioni per i nuovi partecipanti al SSQE viene applicato un eventuale fattore di correzione intersettoriale, in modo da garantire il pari trattamento di tutti i partecipanti. Qualora questi diritti di emissione non fossero necessari, potranno essere utilizzati per limitare fino al 5 per cento il fattore di correzione intersettoriale.

L’UFAM mette all’asta i diritti di emissione restanti non assegnati tramite il Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni tenendo conto del meccanismo di stabilizzazione del mercato.

La tabella seguente fornisce una panoramica della quantità complessiva di diritti di emissione («cap»), della riserva e dell’assegnazione calcolata in origine senza fattore di correzione intersettoriale (FCI).

 

Cap

Riserva del 5 %

95 % del cap

Assegnazione calcolata (senza FCI)

 FCI

2013

5 632 864

281 643

5 351 224

5 356 061

-0,09 %

2014

5 529 455

276 473

5 252 981

5 330 420

-1,45 %

2015

5 426 045

271 302

5 154 743

5 304 741

-2,83 %

2016

5 322 635

266 132

5 056 502

5 279 100

-4,22 %

2017

5 219 225

260 961

4 958 263

5 253 458

-5,62 %

2018

5 115 815

255 791

4 860 022

5 227 813

-7,04 %

2019

5 012 405

250 620

4 761 788

5 202 134

-8,46 %

2020

4 908 996

245 450

4 663 548

5 176 493

-9,91 %

2021

4 778 248

238 912

4 539 335

4 887 777

-7,13 %

2022

4 647 500

232 375

4 415 125

4 258 220

n/d

2023

4 516 751

225 838

4 290 914

4 258 220

n/d

2024

4 386 003

219 300

4 166 703

4 258 220

-2,15 %

2025

4 005 645

200 282

3 805 363

4 258 220

-10,63 %

Meccanismo di stabilizzazione del mercato

Con il meccanismo di stabilizzazione del mercato introdotto per la prima volta nel 2022, la quantità di diritti di emissione messi all’asta viene adeguata all’interno di un meccanismo predefinito, evitando così che troppi diritti di emissione siano disponibili sul mercato.

La quantità messa all’asta corrisponde alla quantità dei diritti di emissione per impianti non assegnati gratuitamente del relativo anno. Secondo il meccanismo di stabilizzazione del mercato, la quantità si dimezza se viene superata una determinata soglia. Per il calcolo della soglia sono determinanti la quantità di diritti di emissione per impianti in circolazione e, al contempo, anche il cap dell’anno precedente per gli impianti. Se la quantità in circolazione ammonta a più della metà del cap dell’anno precedente, la quantità messa all’asta viene dimezzata e cancellata dopo la fine del periodo d’impegno. La quantità in circolazione si ottiene dall’offerta di diritti di emissione dedotta la domanda di diritti di emissione. La quantità in circolazione viene calcolata secondo le prescrizioni di cui all’allegato 8 numero 2 dell’ordinanza sul CO2.

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Ultima modifica 01.07.2025

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