Incidenti rilevanti possono verificarsi nell’esercizio di impianti con potenziale di pericolo chimico o biologico oppure nel trasporto di merci pericolose. In Svizzera la protezione della popolazione e dell’ambiente da gravi danni si basa sull’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR), che concretizza l’articolo 10 della legge sulla protezione dell’ambiente.
L'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti si applica ad aziende, vie di comunicazione e impianti di trasporto in condotta che presentano un notevole potenziale di pericolo e obbliga i proprietari ad adottare le misure di sicurezza necessarie a ridurre il rischio nonché ad annunciarsi presso l'autorità.
Per incidente rilevante si intende un evento straordinario in un'azienda, su una via di comunicazione o lungo un impianto di trasporto in condotta, che causi effetti notevoli (morti o feriti tra la popolazione nonché inquinamenti delle acque di superficie o sotterranee) fuori dell'area dell'azienda, fuori dell'impianto di trasporto in condotta o sulla e fuori della via di comunicazione.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 12.11.2018