Convenzione di Espoo

La Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo) è stata adottata il 25 febbraio 1991 a Espoo (Finlandia). In Svizzera è in vigore dal 10 settembre 1997 ed è applicata anche in tutti i Paesi limitrofi.

Principi e obiettivi

La Convenzione obbliga la Parte di origine (ossia lo Stato in cui è prevista la realizzazione di un progetto) a esaminare l’impatto ambientale di detto progetto sullo Stato limitrofo (Parte colpita) e prevede che la Parte di origine notifichi al centro di competenza della Parte colpita qualsiasi progetto che potrebbe avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante per l’ambiente. Offre alla Parte colpita la possibilità di partecipare alla procedura di studio sull’impatto ambientale. Inoltre la Convenzione offre al pubblico della Parte colpita (una o più persone fisiche o giuridiche e associazioni) la possibilità di prender posizione sul progetto nel quadro dello studio di impatto ambientale. Anche le indagini ambientali relative al progetto devono presentare gli impatti ambientali sullo Stato limitrofo. La Convenzione prevede inoltre che, nella sua decisione, la Parte di origine tenga conto dei risultati della pubblicazione nello Stato o negli Stati limitrofi (Parti colpite).

Campo d’applicazione

  • Le attività (progetti) di cui all’appendice I della Convenzione di Espoo, dai quali «potrebbe derivare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante [sull’ambiente]» (art. 2 n. 2, 3, 4);
  • altre attività per le quali le parti interessate concordano l’assoggettamento alla Convenzione di Espoo (art. 2 n. 5 e appendice III).

Applicazione nella pratica

In pratica, in Svizzera tutti i progetti sottoposti all’EIA secondo l’allegato dell’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA; RS 814.011) e dai quali potrebbe derivare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante per l’ambiente rientrano in linea di massima nel campo di applicazione della Convenzione di Espoo.

Procedura 

La Svizzera quale Parte di origine

Se il progetto è sottoposto a una procedura federale, l’autorità competente per l’applicazione della Convenzione è un’autorità federale, mentre se è sottoposto a una procedura cantonale, l’autorità competente è designata dal Cantone. L’articolo 6a capoverso 2 OEIA definisce il ruolo delle autorità federali e cantonali nel quadro dell’applicazione della Convenzione di Espoo.

La Svizzera quale Parte colpita

Se un progetto previsto all’estero potrebbe avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante per l’ambiente in Svizzera, la Parte di origine notifica il progetto al centro di competenza svizzero (UFAM, sezione EIA e ordinamento del territorio). Nel caso omettesse di farlo e la Svizzera venisse a conoscenza di un progetto dal quale potrebbe derivare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante per il proprio ambiente, il centro di competenza svizzero ha il diritto di chiedere la notifica dello stesso (art. 3 n. 7). Gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Espoo in Svizzera sono in linea di massima assunti dall’autorità competente che sarebbe tenuta a decidere sul progetto se quest’ultimo fosse realizzato in Svizzera (art. 6a cpv. 1 OEIA).

Centro di competenza per la notifica e rappresentante della Svizzera (Focal Point) nella Convenzione di Espoo:

Ulteriori informazioni

Contatto
Ultima modifica 09.06.2023

Inizio pagina

https://www.bafu.admin.ch/content/bafu/it/home/themen/thema-umweltvertraeglichkeitspruefung-uvp/espoo-konvention.html