Nuova ordinanza sul commercio di legno (OCoL) in Svizzera
Le modifiche del 2019 alla LPAmb derivano da mozioni parlamentari che chiedevano di «garantire agli esportatori svizzeri di legname condizioni eque rispetto ai loro concorrenti europei». A oggi la Svizzera non ha ancora emanato una normativa per combattere il disboscamento illegale, come avviene dal 2013 nell’Unione europea (UE) . Ora la modifica introdotta vieta la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. A tal fine, la legge ha previsto l’allestimento di un sistema di dovuta diligenza e tracciabilità.
Tra le altre cose, le nuove disposizioni (artt. 35e - 35h LPAmb) combattono la deforestazione e la perdita di biodiversità a livello globale e proteggono il clima. Vengono inoltre eliminati gli ostacoli al commercio per le aziende svizzere (specialmente piccole e medie imprese) nei confronti dell’UE.
Il prelievo e il commercio di legno di provenienza illegale rappresentano un problema globale che ha ricadute negative sull’ambiente, l’economia e la società. Lo scopo dell’OCoL è impedire che anche in Svizzera siano immessi sul mercato legno e prodotti da esso derivati provenienti da prelievo o commercio illegali.
In termini di contenuto, l’OCoL svizzera coincide ampiamente con il regolamento sul commercio del legno dell’Unione europea (regolamento UE n. 995/2010; in inglese: European Timber Regulation, EUTR). Questo è un prerequisito per eliminare gli ostacoli al commercio con l’UE, come auspicato sul piano politico dal Parlamento.
Sono coinvolti da un lato i cosiddetti operatori, ossia le aziende che per la prima volta commercializzano il legno in Svizzera, dall’altro i commercianti che in Svizzera comprano o rivendono legno o prodotti da esso derivati.
Chi per la prima volta importa in Svizzera legno o prodotti da esso derivati è tenuto a garantire che il legname sia stato raccolto e commercializzato legalmente. Questi operatori sono quindi tenuti ad adempiere un obbligo di diligenza, ossia devono essere in grado di dimostrare di aver valutato sistematicamente i rischi e, ove presenti, di averli ridotti a un livello trascurabile.
I commercianti devono documentare da quali fornitori hanno acquistato il legno e i prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti. Non devono documentare la fornitura ai consumatori.
Nell’allegato dell’OCoL, il legno e i prodotti da esso derivati sono elencati in 19 categorie di prodotti con le relative voci di tariffa doganale. Tutti i prodotti così classificati rientrano nel campo di applicazione dell’OCoL. Tra questi figurano ad esempio: legno, carta, paste di legno, legna da ardere, materiali legnosi, legname da costruzione, nonché mobili ed edifici prefabbricati in legno. Tuttavia, l’OCoL non si applica ai prodotti ottenuti da legname di scarto (riciclato) o bambù.
Ordinanza sulla messa in commercio del legno e dei prodotti da esso derivati (Ordinanza sul commercio di legno, OCoL)
Allegato 1 - Legno e prodotti da esso derivati che rientrano nella presente ordinanza
Il materiale da imballaggio in legno che serve esclusivamente da supporto, protezione o per il trasporto di un altro prodotto immesso sul mercato non è interessato. Per contro, il materiale da imballaggio vuoto importato da un Paese terzo rientra nel campo di applicazione dell’OCoL e deve pertanto essere rispettata la dovuta diligenza.
No, l’OCoL non ha effetto retroattivo. I prodotti immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2022 possono quindi continuare a essere venduti. L’OCoL si applica solo ai prodotti importati in Svizzera dopo il 1° gennaio 2022.
In caso di controlli da parte dell’UFAM, l’operatore deve provare che dal 1° gennaio 2022 applica un sistema di dovuta diligenza. A tale scopo, gli operatori devono dimostrare quali forniture sono avvenute prima e dopo tale scadenza.
Per i commercianti, anche la garanzia della tracciabilità vale a partire dalla stessa data.
Sì, tutte le importazioni rientrano nella nuova normativa dell’OCoL. Gli operatori devono eseguire una valutazione del rischio anche per le importazioni dall’UE. Se l’operatore possiede una conferma della prima immissione sul mercato nell’UE, questa potrà essere normalmente intesa come attestazione. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) può procedere a controlli se sussiste il sospetto che gli operatori svizzeri di prodotti provenienti dall’UE non abbiano tenuto conto dei rischi.
Sì. Viene considerato operatore anche chi, in qualità di proprietario di bosco, raccoglie e vende legname personalmente o lo utilizza nell’ambito di un’attività lucrativa. Ciò vale pure se il proprietario di bosco si avvale di prestazioni di terzi per la raccolta o la commercializzazione, come i consorzi forestali.
Anche gli operatori che immettono sul mercato legname raccolto nei boschi svizzeri possono presumere che l’autorizzazione d’utilizzazione ed eventualmente altri documenti approvati per l’utilizzazione (ad es. un piano aziendale) contengano le informazioni necessarie. Di conseguenza sono tenuti a conservare queste informazioni attestanti la «raccolta legale». La valutazione e l’attenuazione del rischio sono di regola soddisfatte con le attestazioni summenzionate.
L’introduzione di questa normativa - identica all’EUTR - e la sua esecuzione sono il presupposto necessario. Se l’UE si dichiarerà disponibile al riguardo, in futuro si terranno colloqui per stipulare un accordo sul riconoscimento reciproco.
Per le aziende svizzere che esportano prodotti di legno nell’UE, l’OCoL rappresenta una grande opportunità. I loro prodotti potranno tornare a suscitare interesse nell’UE (eliminazione degli ostacoli al commercio, esportazioni annuali verso l’UE per 1,5 mia. CHF). Questo perché, grazie all’esecuzione della nuova OCoL in Svizzera (normativa analoga a quella dell’UE), per gli operatori UE i rischi dei prodotti svizzeri potranno essere bassi. Inoltre, l’OCoL contrasta la deforestazione, la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico a livello globale.
Rilevante per le aziende
Per le imprese che immettono per la prima volta sul mercato in Svizzera (operatori) e per i commercianti che vendono legno o prodotti da esso derivati.
Se l’agente opera su mandato di un’azienda svizzera, allora è quest’ultima a essere considerata operatore.
Per garantire che sul mercato vengano immessi solo legno e prodotti da esso derivati di provenienza legale, le aziende devono allestire un sistema di dovuta diligenza, il quale consiste di tre elementi:
- informazioni
- valutazione del rischio
- misure per attenuare i rischi di immissione sul mercato di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
Il tutto deve essere documentato e le aziende devono anche indicare chi ha fornito loro il legno o i prodotti da esso derivati e a chi li hanno venduti. Il sistema di dovuta diligenza deve essere applicato su base continua e regolarmente aggiornato.
Occorre documentare la denominazione scientifica e anche quella commerciale della specie di legno nonché il Paese di origine (Paese di produzione del legname). Se in un Paese vi sono rischi diversi di produzione illegale a seconda della regione o addirittura differenze a livello di concessione, sia la regione sia l’eventuale concessione devono essere note. È obbligatorio documentare anche la quantità e i dati di contatto del fornitore. Bisogna attestare, infine, che la legislazione applicabile del Paese di origine è stata rispettata.
Gli operatori sono tenuti a eseguire una valutazione del rischio che consenta di stimare il rischio concreto che il legno da essi commercializzato o i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale. Per tale valutazione del rischio occorre considerare in particolare:
- le informazioni specifiche sul prodotto di legno in questione, come specie di legno, Paese di origine e quantità;
- le informazioni generali, come la prevalenza di abbattimento illegale di specifiche specie di alberi;
- la prevalenza di pratiche di produzione illegali nel luogo di provenienza;
- la complessità della catena di approvvigionamento;
- la legislazione del Paese di origine e il corrispondente rischio di corruzione.
Se a seguito della valutazione emergono rischi non trascurabili di prelievo o commercio illegali del legno, gli operatori devono limitare il più possibile e in modo efficace tali rischi. Ciò avviene con l’ausilio di una procedura di attenuazione del rischio: concretamente è necessario compiere tutti gli accertamenti e adottare i provvedimenti opportuni per ridurre a un livello trascurabile la probabilità che siano immessi sul mercato legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. A tal fine, può per esempio essere opportuna una verifica da parte di terzi indipendenti. Gli operatori possono commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati soltanto se gli ulteriori provvedimenti e accertamenti dimostrano che il rischio è trascurabile.
Sì. Se il legno utilizzato per il prodotto da esso derivato proviene da fonti differenti, come può accadere ad esempio nel caso di un elemento di mobilio, il rischio dovrà essere valutato separatamente per ciascun componente e per ogni specie di legno, con relativa provenienza. Il sistema adottato andrà applicato a ogni specie di legno o prodotto da esso derivato del fornitore in questione.
No. Anche i prodotti certificati rientrano in questa normativa. Tuttavia, i certificati controllati in modo indipendente, i quali permettono di verificare che il prelievo o il commercio del legname sono legali, possono confluire nella valutazione del rischio.
Se i Paesi di provenienza gestiscono sistemi ed emettono documenti che consentono una verifica semplice e attendibile della provenienza legale del legname occorre controllare questi documenti al momento dell’importazione. Al momento, ad esempio l’esportazione legale di legno dall’Indonesia può essere provata solo mediante un certificato V-legal statale (SVLK). Per ogni importazione dall’Indonesia, il numero di certificato deve essere sempre indicato nella rubrica «Documenti» della dichiarazione doganale. Se il numero indicato è errato si deve partire dal principio che sarà effettuato un controllo soggetto a costi secondo l’OCoL.
Nell'allegato 1 dell'OCoL, il legno e i prodotti da esso derivati sono suddivisi in 19 categorie con relativo numero di tariffa. Sono interessati tutti i prodotti assegnati a questi numeri di tariffa, per esempio legno, carta, paste di fibre, legna da ardere, materiali legnosi, legname da costruzione nonché mobili e costruzioni prefabbricate in legno. L'OCoL non si applica invece ai prodotti realizzati con legno vecchio (riciclato), bambù o cotone.
Per i prodotti misti contenenti per esempio sia fibre di cotone che fibre di legno, gli attori di mercato devono adempiere l'obbligo di dovuta diligenza solo per le parti di fibre prodotte a partire dal legno.
Per le forme miste, le fibre di legno posso essere determinate attraverso analisi di laboratorio. L'UFAM rinuncia alla verifica della dovuta diligenza se il risultato della prova di laboratorio mostra che il prodotto non contiene legno. Nell'ambito dell'identificazione delle specie legnose, un possibile fornitore di servizi è l'Istituto Thünen. LINK ALL'ISTITUTO THÜNEN
Ordinanza sulla messa in commercio del legno e dei prodotti da esso derivati (ordinanza sul commercio di legno, OCoL)
Allegato 1 - Legno e prodotti da esso derivati che rientrano nella presente ordinanza
Esecuzione e controllo
L’UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni dell’ordinanza in primo luogo mediante un approccio basato sul rischio. Ciò vuol dire, ad esempio, controllare in via prioritaria le aziende che immettono sul mercato volumi particolarmente elevati di legname proveniente da Paesi a rischio. A tale scopo si controlla l’allestimento, l’applicazione e l’aggiornamento del sistema di dovuta diligenza. Inoltre, si controllano la valutazione e le misure di attenuazione del rischio, con la relativa documentazione.
In caso di violazione intenzionale del divieto e delle disposizioni sulla dovuta diligenza è prevista la reclusione fino a tre anni o una multa. In caso di violazione intenzionale delle disposizioni sulla tracciabilità sono previste multe fino a 20 000 franchi.
I controlli sono di competenza dei Cantoni. In Svizzera, la raccolta del legname è soggetta all’autorizzazione di utilizzazione prevista dalla legislazione forestale, controllata dai Cantoni in tutto il Paese. In questo modo, i compiti esecutivi della legislazione forestale e dell’OCoL vengono riuniti.
Per i controlli di aziende e commercianti, sulla piattaforma eGovernment DATEC è ora disponibile il servizio elettronico «Controlli OCoL: presentazione documentazione controlli». Alle aziende verrà inviata una lettera con l’invito a partecipare ai controlli a campione. I primi controlli saranno seguiti con attenzione al fine di ottimizzare ulteriormente la convivialità della piattaforma. Una guida sotto forma di screencast è in fase di allestimento e sarà resa disponibile in un secondo momento.
Le domande possono ora essere presentate attraverso il servizio elettronico «Riconoscimento come servizio di ispezione OCoL» della piattaforma eGovernment DATEC. Il capitolo 3 dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL) fornisce informazioni sui compiti e sui requisiti per il riconoscimento. Per una prima visione del capitolato d’oneri, incluso nell’allegato dell’aiuto all’esecuzione numero 2301 che sarà pubblicato nella primavera del 2023, potete contattarci al seguente indirizzo:
Ultima modifica 24.11.2022