Organismi nocivi pericolosi possono essere introdotti o diffusi attraverso il legno da imballaggio e gli imballaggi di legno usati nel commercio internazionale. Gli standard internazionali per le misure fitosanitarie (Standards for Phytosanitary Measures, ISPM) sono emanati dal Segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPCC) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Descrivono le misure che migliorano la qualità fitosanitaria degli imballaggi in legno. Ulteriori informazioni sono disponibili su:
Lo standard ISPM 15 si applica al legno che viene trasformato in imballaggi di legno e utilizzato per l’esportazione di merci verso Paesi terzi che non fanno parte dell’UE.
Questo legno da imballaggio deve essere scortecciato e trattato. Informazioni più dettagliate sono disponibili nella direttiva tecnica 1:
No, gli imballaggi in legno composti solo da materiali legnosi non devono essere marcati secondo lo standard ISPM 15.
Il Servizio fitosanitario federale (SFF) o la divisione Foreste dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) è responsabile delle abilitazioni e dei controlli delle aziende che trattano il legno da imballaggio in Svizzera o che producono imballaggi in legno che vengono esportati verso Paesi terzi che non fanno parte dell’UE. Ulteriori informazioni sono disponibili su:
Sul sito dell’UFAM è disponibile una panoramica delle direttive vigenti in Svizzera:
Il legno da imballaggio e gli imballaggi in legno devono essere sottoposti a un trattamento fitosanitario. Questo può essere effettuato secondo modalità diverse. In Svizzera, sono ammessi soltanto quelli che implicano un trattamento termico o a microonde. Il trattamento termico è abbreviato in HT (Heat Treatment) e quello a microonde in DH (Dielectric Heating). I metodi specifici sono descritti in dettaglio nelle direttive tecniche.
La fumigazione del legno da imballaggio con bromuro di metile o fluoruro di solforile non è generalmente ammessa in Svizzera e nell’UE.
Se durante la riparazione o il riutilizzo di un imballaggio in legno conforme e contrassegnato secondo lo standard ISPM 15 viene rimosso e sosti-tuito meno di un terzo delle parti in legno, ogni nuova parte in legno deve essere nuovamente trattata e contrassegnata secondo detto standard.
Se invece viene rimosso e sostituito più di un terzo delle parti in legno, tutte le vecchie marcature devono essere rese illeggibili e l’intero imballaggio in legno deve essere nuovamente trattato e contrassegnato secondo ISPM 15.
Il legno da imballaggio e gli imballaggi in legno acquistati da Paesi terzi devono essere preventivamente trattati, contrassegnati e documentati da un’azienda abilitata da un Paese terzo. Presso l’impresa in Svizzera, il legno da imballaggio fornito deve essere immagazzinato separatamente.
Per il legno da imballaggio e gli imballaggi in legno provenienti da Paesi terzi, la tracciabilità deve essere garantita in ogni momento. Maggiori dettagli sulle prescrizioni riguardanti la tracciabilità sono disponibili nella direttiva tecnica 1:
Secondo lo standard ISPM 15, il contrassegno si compone di due campi orizzontali incorniciati. Nel campo a sinistra è raffigurato il logo della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPCC). Il campo a destra contiene informazioni sul Paese, il numero di abilitazione dell’azienda e il metodo di trattamento (p. es. HT o DH).
Il contrassegno è apposto sotto forma di marchio a fuoco o timbro. Possono essere utilizzati tutti i colori, tranne il rosso e l’arancione.
Il contrassegno deve essere chiaramente visibile e ben leggibile su tutti gli imballaggi e i paglioli di legno. Deve essere visibile anche durante il trasporto della merce.
Secondo l’ISPM 15, per ogni unità di imballaggio in legno devono essere presenti uno o più contrassegni. Per il commercio internazionale, si rac-comandano due contrassegni ISPM 15 (uno di fronte all’altro) per unità di imballaggio in legno. Per un’unità di imballaggio in legno composta da legno massiccio e materiali legnosi, il contrassegno può essere applicato anche alla parte in materiale legnoso.
Ogni pezzo di pagliolo sciolto deve presentare almeno un contrassegno.
Le aziende abilitate devono contrassegnare il legno da imballaggio trattato o gli imballaggi in legno fabbricati. Spetta a ogni singola azienda procu-rarsi il contrassegno conforme all’ISPM 15 con raffigurato il proprio numero.
Per il legno da imballaggio o gli imballaggi in legno che sono stati trattati e fabbricati secondo l’ISPM 15, lo standard è considerato soddisfatto per un periodo di tempo illimitato fino alla prima riparazione o modifica e ciò a condizione che, dopo il trattamento, il legno non sia stato infestato da un organismo nocivo. In caso di infestazione da muffa, il legno da imballaggio o gli imballaggi in legno possono continuare a essere utilizzati conformemente all’ISPM 15.
Le aziende che trattano il legno da imballaggio secondo l’ISPM 15 come pure le aziende che fabbricano legno da imballaggio secondo lo stesso standard, necessitano di un’abilitazione del Servizio fitosanitario federale (SFF).
In entrambi i casi, le aziende devono soddisfare determinati criteri e sono soggette a controlli periodici. Il modulo di abilitazione può essere scari-cato dal sito web del SFF:
Il SFF pubblica un elenco delle aziende abilitate:
Le aziende abilitate sono soggette a regolari controlli da parte di un organismo di controllo indipendente.
Se l’organismo di controllo stabilisce durante un controllo che un’azienda non soddisfa i requisiti, l’abilitazione può essere mantenuta a determinate condizioni o revocata.
Le aziende abilitate devono garantire la tracciabilità del legno da imballaggio e degli imballaggi in legno secondo l’ISPM 15 in ogni momento, dalla produzione allo stoccaggio fino all’acquisto e alla vendita, sia dal punto di vista amministrativo sia mediante i contrassegni. Il flusso delle merci deve essere tracciabile in modo univoco e documentato correttamente.
Sulle bolle di consegna e sulle fatture vanno apposti la dicitura «ISPM 15» o «Il legno da imballaggio menzionato nella fattura è trattato secondo lo standard ISPM 15», il codice del Paese, il numero di abilitazione e la sigla di identificazione del metodo di trattamento.
La tracciabilità di ogni processo in relazione allo standard ISPM 15 deve essere garantita per 2 anni.
Datenlogger LogTag TREX-8 (approvazione provvisoria da parte dell'EMPA)
Ultima modifica 09.04.2024