Finanziamento del risanamento della forza idrica

I titolari degli impianti idroelettrici esistenti vengono indennizzati per i costi delle misure di risanamento necessarie nei settori deflussi discontinui, materiale solido di fondo e libera circolazione dei pesci.

Secondo l'articolo 34 della legge sull'energia (LEne) ai titolari degli impianti idroelettrici esistenti vengono rimborsati i costi delle misure di risanamento. L'articolo 28 segg. dell'ordinanza sull'energia (OEn) disciplina nei dettagli la procedura da seguire per tale indennizzo. L'allegato 3 dell'OEn concretizza poi i requisiti per il contenuto della domanda, fornisce i criteri di valutazione delle domande e include indicazioni sui costi computabili. Si applica inoltre il capitolo 3 della legge sui sussidi (LSu).

I dettagli sul computo dei mancati ricavi causati dalle ripercussioni sull’esercizio delle misure di risanamento sono disciplinati dall'ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio per il risanamento di centrali idroelettriche (OCRCI).

Per quanto riguarda l'acquisto dei dati relativi al prezzo dell'eletricità e del corso del cambio, si prega di rivolgersi all'UFAM (v. contatto).

Per il computo dei mancati ricavi dovuti a una minor produzione energetica (art. 3 OCRCI) è disponibile il seguente modello di calcolo elettronico, che va adottato per la domanda di indennizzo:

Secondo l'articolo 29 dell'OEn l'autorità cantonale comunica senza indugio il ricevimento della domanda di indennizzo all'UFAM. A tale scopo è disponibile il seguente modulo di annuncio:

Risanamento ecologico degli impianti idroelettrici esistenti. Finanziamento delle misure

Ökologische Sanierung bestehender Wasserkraftanlagen: Finanzierung der Massnahmen

Un modulo dell’aiuto all’esecuzione «Rinaturazione delle acque». 2016

Determinazione del finanziamento delle centrali a derivazione come misura di risanamento dei deflussi discontinui

Per deflussi discontinui si intendono le fluttuazioni artificiali della portata causate dal funzionamento intermittente delle centrali idroelettriche. In tempi di forte domanda di energia elettrica, grandi quantità di acqua vengono turbinate e restituite al corso d’acqua, determinando un picco di portata (ondata di piena artificiale). In periodi di bassa domanda, la quantità di acqua turbinata e quindi anche il deflusso nel corso d’acqua in cui ha luogo la restituzione scende al minimo (portata ridotta). I deflussi discontinui possono danneggiare gravemente l’habitat acquatico e le forme di vita che ospita.  

Secondo la legge sulla protezione delle acque, i gestori delle centrali elettriche devono adottare misure per attenuare questi effetti negativi. Ai proprietari delle centrali idroelettriche saranno risarciti i costi risultanti dalle misure di risanamento da attuare.

La costruzione di una nuova centrale a derivazione, la quale capta l’acqua turbinata di una centrale idroelettrica che causa deflussi discontinui, la devia, la turbina nuovamente e, infine la reimmette in un corso d’acqua più grande, consente di liberare un tratto di corso d’acqua dai deflussi discontinui. Tuttavia, in seguito alla deviazione, il corso d’acqua diventa un cosiddetto tratto con deflusso residuale, in cui non scorre più che una piccola parte del deflusso naturale.

Le centrali a derivazione servono in primo luogo alla produzione energetica. A causa del nuovo tratto con deflusso residuale creato con la derivazione, sono all’origine di un nuovo deterioramento ecologico del corso d’acqua, che può ad esempio provocare la perdita di habitat acquatico. Per questo motivo, nell’ambito delle misure di risanamento dei deflussi discontinui, dette centrali devono essere considerate dei casi particolari. La determinazione del relativo contributo finanziario da stanziare come misura di risanamento dei deflussi discontinui richiede pertanto una normativa a parte, che tenga conto, fra l’altro, dell’utilità ecologica complessiva della misura per le acque.  

A tal fine è stato sviluppato il seguente metodo (in tedesco e francese) :

 
 

Questo metodo fornisce un orientamento per stabilire il contributo finanziario da stanziare per le centrali a derivazione quale misure di risanamento dei deflussi discontinui. È basato sui cinque criteri previsti dalla legge sulla protezione delle acque (art. 39a lett. a-e) che le misure da adottare devono rispettare. Tuttavia, considerato l’ampio margine di manovra offerto dalle basi giuridiche, in casi giustificati si può derogare a detto metodo. 

 
 

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Ultima modifica 21.09.2018

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