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Pubblicato il 3 aprile 2025

Manipolazione accurata dei biocidi: Limitazioni d’impiego secondo l’allegato 2.4 ORRPChim

Basi legali

L’allegato 2.4 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) disciplina divieti e deroghe relativi ai biocidi.

In Svizzera sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di biocidi contenenti determinati ingredienti. Le disposizioni interessano:

  • prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame (all. 2.4 n. 1);
  • biocidi per la protezione dell’acqua non potabile, preservanti per prodotti in scatola e preservanti per pellicole che contengono arsenico o composti dell’arsenico, composti trialchilici o triarilici dello stagno (all. 2.4 n. 2);
  • rodenticidi che contengono arsenico o composti dell’arsenico, tallio o composti del tallio o stricnina (all. 2.4 n. 3); e
  • vernici antivegetative («antifouling») contenenti composti dell’arsenico, composti trialchilici o triarilici dello stagno (all. 2.4 n. 4).

Dal 1° dicembre 2020 sono inoltre in vigore limitazioni d’impiego su determinate superfici per i biocidi contro alghe e muschi (all. 2.4 n. 4bis).

Ulteriori informazioni sul legname trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti olio di catrame e sulle limitazioni d’impiego per biocidi contro alghe e muschi sono disponibili alle pagine seguenti:

Legname trattato con olio di catrame

Biocidi contro alghe e muschi