Manipolazione accurata dei biocidi: Limitazioni d’impiego secondo l’allegato 2.4 ORRPChim
Basi legali
L’allegato 2.4 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) disciplina divieti e deroghe relativi ai biocidi.
In Svizzera sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di biocidi contenenti determinati ingredienti. Le disposizioni interessano:
- prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame (all. 2.4 n. 1);
- biocidi per la protezione dell’acqua non potabile, preservanti per prodotti in scatola e preservanti per pellicole che contengono arsenico o composti dell’arsenico, composti trialchilici o triarilici dello stagno (all. 2.4 n. 2);
- rodenticidi che contengono arsenico o composti dell’arsenico, tallio o composti del tallio o stricnina (all. 2.4 n. 3); e
- vernici antivegetative («antifouling») contenenti composti dell’arsenico, composti trialchilici o triarilici dello stagno (all. 2.4 n. 4).
Dal 1° dicembre 2020 sono inoltre in vigore limitazioni d’impiego su determinate superfici per i biocidi contro alghe e muschi (all. 2.4 n. 4bis).
Ulteriori informazioni sul legname trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti olio di catrame e sulle limitazioni d’impiego per biocidi contro alghe e muschi sono disponibili alle pagine seguenti: