Esecuzione e vigilanza

La Confederazione sancisce in 11 leggi federali e 72 ordinanze gli obiettivi della protezione dell’ambiente. L’esecuzione di tali prescrizioni è di competenza in primo luogo dei Cantoni. La Confederazione vigila sull’esecuzione. In alcuni ambiti l’esecuzione è di competenza della Confederazione.

Esecuzione

Per esecuzione si intende l’attuazione concreta della legislazione ambientale. Essa è affidata in prevalenza ai Cantoni ai sensi di un’esecuzione federale. Nei settori dell’ingegneria genetica, dell’esportazione o importazione di rifiuti, , come pure nell’applicazione di altre leggi federali (ferrovia, strade nazionali, aerodromi ecc.) l’esecuzione è invece affidata alla Confederazione.

Aiuti all’esecuzione e comunicazioni ai richiedenti

Gli aiuti all’esecuzione sono pubblicazioni dell’UFAM in veste di autorità di vigilanza destinate in primo luogo alle autorità esecutive.

Vigilanza

Secondo l’articolo 49 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni e garantisce in tal modo che la legislazione ambientale sia applicata in modo uniforme sull’intero territorio svizzero.

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Ultima modifica 13.05.2020

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