Le confezioni aerosol sono disciplinate dall'allegato 2.12 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). Le disposizioni sull'uso di sostanze tossiche, corrosive o infiammabili hanno lo scopo di garantire la protezione del consumatore, mentre le restrizioni sull'uso di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e di sostanze che contribuiscono all’effetto serra nelle confezioni aerosol hanno lo scopo di proteggere l'atmosfera.
Basi legali
Allegato 2.12: Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
Le confezioni aerosol sono contenitori di metallo, vetro o materia plastica che non possono essere riempiti di nuovo, incluso il gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione contenutovi con o senza liquido, pasta o polvere. Esse sono dotate di un dispositivo per il prelievo che permette la fuoriuscita del contenuto sotto forma di gas o di particelle solide o liquide sospese nel gas come schiuma, pasta, polvere o allo stato liquido. Possono essere provviste di uno o più serbatoi (all. 2.12 n. 1 cpv. 1 ORRPChim).
1. Confezioni aerosol contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
Divieti
Dal 1° ottobre 1991 è vietata la fabbricazione e l’immissione sul mercato di confezioni aerosol contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (all. 2.12 n. 2 cpv. 1 lett. a ORRPChim).
2. Confezioni aerosol contenenti sostanze stabili nell’aria
Divieti
Dal 1° luglio 2003 è vietata la fabbricazione e l’immissione sul mercato di confezioni aerosol contenenti sostanze stabili nell’aria (all. 2.12 n. 2 cpv. 1 lett. b ORRPChim).
- Dal 1° giugno 2019, la sostanza HFC-152a (1,1-difluoroetano) è classificata come sostanza stabile nell'aria (all. 1.5 n. 1 cpv. 1 lett. a ORRPChim). Pertanto i divieti di cui sopra si applicano ora anche agli aerosol contenenti HFC-152a.
Deroghe
I divieti di cui sopra non si applicano, a determinate condizioni, ai farmaci e ai dispositivi medici (all. 2.12 n. 3 cpv.o 1 ORRPChim).
Inoltre, l'UFAM, d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica, può concedere a un fabbricante una deroga temporanea ai divieti di cui sopra su domanda motivata se (all. 2.12 n. 3 cpv. 2 ORRPChim):
a) secondo lo stato della tecnica non esistono ancora sostanze alternative a quelle stabili nell’aria, né a preparati e oggetti alternativi a quelli contenenti tali sostanze; e
b) la quantità e il potenziale effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impiegate non sono superiori a quelli necessari secondo lo stato della tecnica ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti.
3. Obbligo di notifica
Gli obblighi di notifica concernenti il riempimento e l'importazione di confezioni aerosol contenenti sostanze stabili nell'aria si trovano all’allegato 2.12 numero 5 ORRPChim.
Ultima modifica 06.09.2023