Convenzione sulla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa per determinati prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
L'11 settembre 1998 la Svizzera, insieme a circa 60 altri Stati e all'UE, ha firmato a Rotterdam la Convenzione PIC. Tale convenzione obbliga le parti contraenti a informare le altre parti su qualsiasi decisione di divieto o di limitazione severa dell'utilizzazione di prodotti chimici e a notificare le esportazioni di tali sostanze ai Paesi importatori. Le Parti contraenti sono inoltre tenute a decidere se l'importazione di determinati prodotti chimici specificati nella Convenzione deve essere vietata o meno e a quali condizioni può essere autorizzata (decisioni di importazione).
Tale procedura è detta assenso preliminare in conoscenza di causa (in inglese: Prior Informed Consent, PIC), e significa che è vietato esportare prodotti contro la volontà del Paese importatore.
Questa convenzione vincolante di diritto internazionale permetterà di contenere i rischi per l'ambiente e per la salute provocati da determinati prodotti chimici pericolosi. Proteggerà in particolare gli utilizzatori agricoli e industriali, i consumatori nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi emergenti e limiterà i rischi per l'ambiente. La Convenzione è entrata in vigore il 24 febbraio 2004.
La Svizzera ha ratificato la Convenzione PIC il 10 gennaio 2002. In questo modo, ha mostrato il suo impegno a livello internazionale e, in qualità di importante centro dell'industria chimica, ha testimoniato la sua solidarietà verso i Paesi in via di sviluppo, per i quali la collaborazione promossa dalla Convenzione è essenziale.
L'ordinanza PIC (OPICChim), entrata in vigore il 1° gennaio 2005, traspone le disposizioni della Convenzione nel diritto nazionale.
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Ultima modifica 07.02.2023