Apparecchiature elettriche ed elettroniche

In Svizzera le restrizioni relative a determinate sostanze contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche sono identiche a quelle contemplate dalla direttiva 2011/65/UE (RoHS2) per quanto riguarda il tipo dei metalli pesanti e delle sostanze ignifughe regolamentati, le categorie di apparecchiature interessate, le deroghe ai divieti relativi alla sostanze e la data di entrata in vigore delle disposizioni.

Basi legali



1. Divieti

Apparecchiature elettriche ed elettroniche, cavi e relative parti di ricambio non possono essere immessi sul mercato se contenenti mercurio, piombo, cadmio, cromo (VI), bifenile polibromato (PBB) o difeniletere polibromato (PBDE) e alcuni ftalati. Sono tollerati valori di concentrazione fino a un massimo dello 0,1 per cento. Per quanto riguarda il cadmio, il valore massimo consentito è pari allo 0,01 per cento. I valori massimi si riferiscono a sostanze omogenee.

 


2. Categorie di apparecchiature interessate

Sono considerate apparecchiature elettriche ed elettroniche:

  • i grandi elettrodomestici;
  • i piccoli elettrodomestici;
  • le apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
  • le apparecchiature di consumo;
  • le apparecchiature di illuminazione;
  • gli strumenti elettrici ed elettronici;
  • i giocattoli e le apparecchiature per lo sport e il tempo libero;
  • i dispositivi medici;
  • gli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • i distributori automatici;
  • le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non comprese nelle categorie sopra elencate.

Non sono considerate apparecchiature elettriche ed elettroniche:

  • le apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza della Svizzera, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
  • le apparecchiature destinate a essere inviate nello spazio;
  • gli strumenti industriali fissi e agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni;
  • i mezzi di trasporto destinati al trasporto di persone o merci (esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati);
  • le macchine mobili non stradali destinate a esclusivo uso professionale;
  • i dispositivi medici impiantabili attivi;
  • i pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;
  • alle apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
  • le apparecchiature appositamente concepite quale parte di un tipo di apparecchiatura per la quale non si applica il divieto relativo alle sostanze.
  • gli organi a canne;
  • le apparecchiature appositamente concepite quale parte di un tipo di apparecchiatura che non sono considerate apparecchiature elettriche ed elettroniche.

3. Deroghe per determinati materiali e componenti

I divieti non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cavi e le parti di ricambio menzionati negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE per le applicazioni ivi riportate.


4. Obblighi degli attori economici

I fabbricanti di apparecchiature devono confermare il rispetto del divieto relativo a determinate sostanze in una dichiarazione di conformità. Gli importatori devono garantire che i fabbricanti ottemperino a tale obbligo. Conformemente alla direttiva RoHS2, per la comprova della conformità RoHS, i fabbricanti devono utilizzare il noto modulo A («Controllo di fabbricazione interno») secondo la decisione n. 768/2008/CE. L'elemento centrale del modulo è la documentazione tecnica del fabbricante, che deve consentire di valutare se l'apparecchiatura elettrica o elettronica soddisfa i requisiti della direttiva RoHS2. Per le apparecchiature, sulle cui componenti sono state effettuate misurazioni, o che sono state analizzate in base alla norma armonizzata EN 63000:2018 (Documentazione tecnica per la valutazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose), si presume che non siano presenti sostanze pericolose.


5. Indicazioni

Non è per il momento previsto che le autorità svizzere concedano deroghe per determinati campi di utilizzo. Inoltre, non è stabilito che il fabbricante o i loro rappresentanti debbano apporre il marchio CE sulle loro apparecchiature come previsto a livello europeo, in quanto altre disposizioni armonizzate con l'Unione europea non impongono un marchio CE per questo genere di apparecchiature.

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Ultima modifica 06.09.2023

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