Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati

Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo (APEO) hanno un effetto tossico sugli organismi acquatici già a basse concentrazioni e, secondo quanto dimostrato, influiscono negativamente sul sistema ormonale dei pesci. Si tratta quindi di sostanze estremamente preoccupanti, il cui impiego deve essere sostituito a medio termine.

Basi legali

1. Disposizioni dell'allegato 1.8

Dal 1° agosto 2006 sono vietati i prodotti che dopo il loro utilizzo vengono eliminati con le acque di scarico come pure i pesticidi contenenti nonilfenolo (NP) e i suoi etossilati (NPE). Le restrizioni sono identiche a quelle previste dall'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH). Diversamente dall'UE, la Svizzera ha esteso i divieti all'octilfenolo (OP), di struttura strettamente affine, e ai suoi etossilati (OPE). Gli NPE non devono essere sostituiti da OPE, anch’essi pericolosi per l'ambiente. Per questo gruppo di sostanze, i divieti sono in vigore dal 1° agosto 2008. Sono regolamentati i seguenti prodotti:

  • detersivi per tessili;
  • prodotti di pulizia eliminati con le acque di scarico;
  • cosmetici;
  • prodotti per la lavorazione dei tessili, della pelle e dei metalli;
  • sostanze ausiliarie per la produzione di cellulosa e carta;
  • grasso da mungitura contenente queste sostanze come emulsionanti;
  • biocidi e prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze come sostanze ausiliarie per la loro formulazione.

I divieti non si applicano a:

  • spermicidi;
  • prodotti per la lavorazione dei tessili e della pelle, se durante i trattamenti non vengono immessi nelle acque di scarico OPE o NPE oppure se la frazione organica è eliminata completamente dall’acqua di processo prima del trattamento biologico delle acque di scarico;
  • prodotti per la lavorazione dei metalli destinati all'impiego in sistemi chiusi sorvegliati nei quali il liquido detergente è riciclato o incenerito.

Inoltre, a partire dal 1° giugno 2022 nessun prodotto tessile lavabile contenente etossilati di nonilfenolo potrà essere immesso sul mercato.


2. Disposizioni dell'allegato 1.17

In conformità con le disposizioni dell'allegato XIV del regolamento REACH, anche l'immissione sul mercato e l'uso di OPE e NPE sono soggetti a divieti generali che in Svizzera entreranno in vigore il 2 maggio 2024. Come nell'UE, le disposizioni dell'allegato 1.17 sottostanno al principio di divieto con riserva di autorizzazione. Le autorizzazioni rilasciate dalla Commissione europea valgono quali deroghe al divieto anche in Svizzera, a condizione che la sostanza venga immessa sul mercato e impiegata in conformità all'autorizzazione dell’UE. Inoltre, le disposizioni dell'allegato 1.17 ORRPChim prevedono che l'organo di notifica per prodotti chimici, d'intesa con l'UFAM, l'UFSP e la SECO, può concedere su domanda altre deroghe temporanee ai divieti d'immissione sul mercato e d'impiego in Svizzera, a condizione che non esistano ancora sostanze o processi alternativi. Per maggiori informazioni si rimanda a Sostanze secondo l'allegato XIV del Regolamento REACH


3. Rapporto tra le disposizioni

Secondo le disposizioni dell’allegato 1.17, un impiego che implica l'allentamento di una limitazione di cui all'allegato 1.8 non può essere ammesso o autorizzato.

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Ultima modifica 06.09.2023

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