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Pubblicato il 29 agosto 2024

Basi giuridiche

L’articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) stabilisce che per l’attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. Su questa base giuridica, la Confederazione può stipulare accordi programmatici con i Cantoni.

La legge sui sussidi sancisce che gli aiuti finanziari sono di regola concessi mediante decisione o contratto formali (art. 16 LSu). Tuttavia, i sussidi federali vengono in linea di principio concessi nel quadro di accordi programmatici. Anche dalle leggi speciali del diritto ambientale (p. es. legge forestale, legge sulla protezione della natura e del paesaggio) si evince che i sussidi sono concessi mediante accordi programmatici stipulati tra la Confederazione e i Cantoni.

Detti accordi sono contratti di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 19 e seguenti LSu e non possono contenere norme di diritto. Non viene stipulato alcun contratto se una delle parti non è d’accordo con il suo contenuto. In questo caso, il contenuto dell’accordo programmatico viene deciso dall’UFAM.

Le disposizioni dettagliate sugli accordi programmatici sono riassunte nel manuale «Accordi programmatici nel settore ambientale».