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Pubblicato il 15 gennaio 2020

Classificazione dei rifiuti speciali secondo le proprietà

L’elenco dei rifiuti all’allegato 1 n. 3 dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti contiene 173 voci che devono essere classificate come rifiuti speciali se contengono sostanze pericolose o se sono contaminate da queste sostanze.

In merito a queste voci occorre quindi verificare se i rifiuti in questione contengono sostanze pericolose in quantità tale da presentare proprietà pericolose. Sono considerate pericolose in particolare le proprietà elencate nell'allegato III della Convenzione di Basilea (all. 1 n. 1.1. cpv. 3 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti). Per la maggior parte di queste proprietà pericolose la Convenzione di Basilea non indica tuttavia criteri di determinazione o di deduzione concreti. Rimanda invece alle raccomandazioni delle Nazioni Unite per il trasporto delle merci pericolose (ST/SG/ AC.I0/1/Rev.5) oppure ad altre procedure di verifica da sviluppare su scala nazionale. Per contenere il più possibile l'onere per la verifica, occorre basarsi su regolamentazioni esistenti che, di norma, contemplano anche procedure di verifica consolidate.

In particolare per quanto riguarda i rifiuti di prodotti chimici usati, con le informazioni disponibili (ad es. in base a schede di dati di sicurezza o etichettature) e poche analisi chimiche, spesso possono essere determinate le classi di pericolo ONU secondo le raccomandazioni delle Nazioni Unite per il trasporto delle merci pericolose (attuate nell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, ADR) oppure dedotte le proprietà pericolose in base all'ordinanza sui prodotti chimici. Inoltre, per quanto possibile, le proprietà pericolose dei rifiuti devono poter essere analizzate anche in base ai metodi analitici comunemente in uso nel quadro della gestione dei rifiuti e al contenuto degli elementi o alle somme dei parametri accertati. Soltanto in caso di sospetto fondato oppure se si ritiene che i rifiuti presentino proprietà pericolose devono essere eseguite analisi supplementari. Se non vengono eseguite analisi è da supporre che che i rifiuti presentino proprietà pericolose. Nel caso dei rifiuti edili occorre consultare i risultati delle analisi effettuate dal committente secondo l'articolo 16 OPSR.

La tabella  seguente contiene l'elenco delle proprietà pericolose secondo l'allegato III della Convenzione di Basilea nonché altre proprietà che conformemente all'articolo 2 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) richiedono un insieme di specifiche misure tecnico-organizzative per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente. I criteri da applicare sono illustrati nelle corrispondenti sottorubriche. Le sottorubriche possono essere visualizzate cliccando direttamente sulla tabella oppure selezionando le voci del menu di navigazione a sinistra.

I criteri consentono di stabilire se i rifiuti contengono sostanze pericolose oppure se sono contaminati dalle stesse in una misura tale da presentare proprietà pericolose. Se dall'applicazione dei criteri scaturiscono risultati contraddittori, è necessario tenere conto del criterio più restrittivo. In casi motivati e dopo aver interpellato l'UFAM, l'autorità può derogare a quanto previsto. Se per determinate sostanze mancano criteri appropriati, l'UFAM li fissa in base alle prescrizioni del diritto ambientale e della protezione delle acque.