Convenzioni internazionali
In quanto Stato firmatario della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e di numerosi altri accordi internazionali rilevanti in materia, la Svizzera si impegna a favore di condizioni quadro, misure e politiche efficaci volte a conservare, promuovere e utilizzare in modo sostenibile la biodiversità.
Insieme ai suoi protocolli di Cartagena sulla biosicurezza e di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e sulla giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo, la Convenzione sulla diversità biologica (CBD) costituisce l’accordo più completo in materia di biodiversità. Il Quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal, adottato alla Conferenza delle Parti della CBD di Montreal nel 2022, e i relativi obiettivi da raggiungere entro il 2030 e il 2050 sono rilevanti per tutte le convenzioni e i processi internazionali relativi alla biodiversità.
Inoltre, la Svizzera ha firmato l’accordo sulla protezione della biodiversità al di fuori dei territori nazionali (trattato per la protezione dell’alto mare) e sta elaborando la sua ratifica da parte dell’Assemblea federale.
La Svizzera è anche membro dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), della Piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), istituita nel 2012, come pure del Centro globale di informazione sulla biodiversità (Global Biodiversity Information Facility, GBIF).
1. Convenzione sulla diversità biologica (CBD)
La Convenzione sulla diversità biologica (CBD) è stata adottata alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED) che si è tenuta a Rio de Janeiro nel 1992. Finora vi hanno aderito 196 Paesi. La Svizzera l’ha ratificata il 21 novembre 1994.
Le Parti si impegnano ad adottare misure adeguate per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità come pure a regolamentare in modo equo l’accesso alle risorse genetiche e il relativo utilizzo.
L’attuazione della CBD viene monitorata e, se necessario, concretizzata attraverso decisioni in occasione delle conferenze periodiche delle Parti. Nell’aprile 2002, gli Stati firmatari si sono impegnati a ridurre sensibilmente entro il 2010 il tasso di perdita di biodiversità. Alla Conferenza delle Parti tenutasi a Nagoya nell’ottobre 2010, sono stati adottati il Piano strategico globale per la biodiversità 2011–2020 e i corrispondenti Obiettivi di Aichi. Purtroppo, alla fine del 2020, nessuno di questi obiettivi era stato pienamente raggiunto.
Attuazione nazionale
Per conservare a lungo termine la biodiversità, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha elaborato su mandato del Consiglio federale una strategia nazionale. La Strategia è stata adottata dal Consiglio federale il 25 aprile 2012. Il relativo piano d’azione è stato adottato il 6 settembre 2017. Il 20 novembre 2024, il Consiglio federale ha adottato la seconda fase (2025–2030) del piano d’azione della Strategia Biodiversità Svizzera. Il piano d’azione integra gli sforzi attuali volti a proteggere la biodiversità nelle diverse politiche settoriali quali l’agricoltura o il bosco. Questo piano include in particolare misure contro la moria degli insetti nonché per l’adattamento della biodiversità ai cambiamenti climatici e la promozione della varietà delle specie negli insediamenti. Inoltre, il piano mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del nuovo Quadro globale per la biodiversità.
Meccanismo multilaterale di condivisione dei benefici in caso di utilizzo di informazioni di sequenziamento digitale di risorse genetiche
In occasione della 16a Conferenza delle Parti (COP16) della Convenzione sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity, CBD), svoltasi dal 21 ottobre al 1° novembre 2024 a Cali in Colombia, è stata adottata una decisione per un nuovo meccanismo multilaterale di condivisione dei benefici in caso di utilizzo di informazioni di sequenziamento digitale di risorse genetiche.
L’obiettivo di questo meccanismo è rendere possibile una condivisione equa dei benefici in caso di utilizzo di informazioni di sequenziamento digitale (DSI) quali le informazioni sulla sequenza genica, che in ultima analisi contribuisce alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità. Si tratta di un meccanismo su base volontaria il quale prevede che gli utilizzatori di DSI possano essere identificati in base a un elenco settoriale indicativo e, a partire da una determinata soglia corrispondente alle dimensioni dell’azienda, siano tenuti a versare una quota indicativa dell’1 per cento del loro utile o dello 0,1 per cento del loro fatturato in un fondo creato ad hoc (il cosiddetto «Cali Fund»). In contropartita ricevono un certificato che le esenterà da altri obblighi di pagamento per la condivisione dei benefici in caso di DSI.
La sede del fondo si trova presso il Multi-Partner Trust Fund Office dell’UNDP, mentre la governance del meccanismo e del fondo verrà garantita da un comitato direttivo e da un segretariato neocostituiti. I mezzi del fondo saranno utilizzati per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità e dovranno andare a beneficio in particolare delle popolazioni indigene e delle comunità locali che svolgono un ruolo fondamentale in questo ambito.
Il testo della decisione CBD 16/2 relativa alle modalità di questo meccanismo multilaterale di condivisione dei benefici è disponibile qui:
La Svizzera ha partecipato attivamente ai negoziati impegnandosi per un meccanismo chiaro e praticabile che preveda una condivisione effettiva dei benefici, crei certezza del diritto, non limiti la ricerca ed eviti distorsioni della concorrenza. Come si evince dalla decisione, alcuni aspetti del meccanismo devono essere ancora elaborati o sviluppati nel quadro di altri lavori o negoziati. La Svizzera si impegnerà attivamente per la concretizzazione ulteriore del meccanismo. Il Fondo di Cali è stato aperto ufficialmente il 25 febbraio 2025 in occasione della seconda parte della COP16 svoltasi a Roma. Pertanto, il meccanismo e il relativo fondo sono ora operativi. Sulla base del testo della decisione, invitiamo le aziende domiciliate in Svizzera che utilizzano le DSI a contribuire al meccanismo, fornendo quindi un contributo alla conservazione e a un uso parsimonioso della biodiversità.
Informazioni supplementari sul meccanismo multilaterale di condivisione dei benefici nel caso di DSI sono disponibili sul sito web ufficiale della CBD:
2. Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica
Nel quadro della Convenzione sulla biodiversità (CBD), le Parti hanno adottato nel 2000 anche il Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica. La Svizzera lo ha ratificato il 26 marzo 2002. Il Protocollo di Cartagena è uno strumento di diritto internazionale che tratta aspetti ambientali e sanitari in relazione all’impiego di organismi viventi geneticamente modificati. Il Protocollo si prefigge di garantire il trasporto e l’utilizzo sicuri degli organismi viventi modificati con l’aiuto della moderna biotecnologia che potrebbero rappresentare un pericolo per la conservazione e l’utilizzo sostenibile della diversità biologica.
Nel 2010, a Nagoya, è stato adottato un protocollo addizionale al Protocollo di Cartagena. Il Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur prevede regole e procedure internazionali sulla responsabilità e il risarcimento dei danni causati alla biodiversità da organismi geneticamente modificati (OGM). La Svizzera lo ha ratificato il 27 ottobre 2014. Il protocollo addizionale è entrato in vigore il 5 marzo 2018 e le sue disposizioni sono conformi alla vigente legge svizzera sull’ingegneria genetica (LIG; RS 814.91).
Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza
3. Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Access and Benefit-Sharing, ABS)
Il Protocollo di Nagoya, adottato nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), regola l’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo (Access and Benefit-Sharing, ABS). Il Protocollo di Nagoya serve a realizzare il terzo obiettivo della CBD e contribuisce alla conservazione della biodiversità e all’uso sostenibile di tutti gli elementi che la compongono. Alle risorse genetiche sono spesso collegate conoscenze tradizionali di comunità indigene o locali. Il Protocollo di Nagoya contempla quindi anche disposizioni relative all’accesso e all’equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzo di tali conoscenze.
La Svizzera ha ratificato il Protocollo di Nagoya l’11 luglio 2014, che è entrato in vigore per il nostro Paese il 12 ottobre 2014. L’attuazione del Protocollo in Svizzera ha reso necessario introdurre nuove disposizioni (art. 23n – q, 24h cpv. 3 e 25d) nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), entrate in vigore il 12 ottobre 2014. La relativa ordinanza di applicazione, l’ordinanza di Nagoya (ONag; RS 451.61), è entrata in vigore il 1° febbraio 2016 e concretizza le disposizioni sulle risorse genetiche contemplate nella LPN come pure l’attuazione del Protocollo di Nagoya in Svizzera.
4. Convenzione di Ramsar sulle zone umide
La Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri è stata conclusa a Ramsar (Iran) nel 1971. Si tratta quindi di uno dei primi trattati internazionali per la protezione della natura. In Svizzera è entrata in vigore il 16 maggio 1976. Il segretariato ha sede a Gland (VD).
5. Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS)
La Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) è stata conclusa a Bonn (Germania) nel 1979. In Svizzera è entrata in vigore il 1° luglio 1995. Il segretariato ha sede a Bonn.
6. Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), nota anche come Convenzione di Washington, è stata stipulata a Washington DC nel 1973. In Svizzera è entrata in vigore il 1° luglio 1975. Il segretariato ha sede a Ginevra. L’autorità competente in Svizzera è l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
7. Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa
La Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa è stata firmata a Berna nel 1979 nel quadro del Consiglio d’Europa. È la prima convenzione che disciplina la protezione della biodiversità su scala europea.
L’obiettivo della Convenzione è conservare la flora e la fauna selvatiche e i loro biotopi come pure promuovere la collaborazione tra gli Stati europei in materia di protezione della biodiversità. Particolare attenzione viene rivolta alle specie minacciate d’estinzione e a quelle vulnerabili. La Convenzione di Berna applica su scala regionale molti degli obiettivi stabiliti a livello mondiale nella Convenzione sulla diversità biologica del 1992.
8. Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA)
Il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (ITPGRFA) è stato siglato a Roma nel 2001 nel quadro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ed è entrato in vigore in Svizzera il 20 febbraio 2005. L’autorità competente in Svizzera è l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG): Internazionale
Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats