Importazione ed esportazione di mercurio
Disposizioni per l’importazione
Dal 1° gennaio 2018 l’importazione di mercurio metallico, composti di mercurio e leghe di mercurio è soggetta all’autorizzazione dell’UFAM. Non sottostà all’obbligo di autorizzazione la loro importazione per l'impiego a scopi di analisi e di ricerca da uno Stato che è Parte alla Convenzione di Minamata, Le domande di cui al numero 1.4.4 dell’allegato 1.7 ORRPChim devono essere inviate al seguente indirizzo: minamata@bafu.admin.ch
Le indicazioni per la dichiarazione doganale di importazioni soggette e non soggette ad autorizzazione sono disponibili nel:
Disposizioni per l’esportazione
In linea di principio, dal 1° luglio 2018 il mercurio metallico può essere esportato soltanto per scopi di analisi e ricerca e solo con un’autorizzazione dell’UFAM. Le domande di cui al numero 2.2.3 dell’allegato 1.7 ORRPChim devono essere inviate al seguente indirizzo: minamata@bafu.admin.ch.
I richiedenti utilizzano preferibilmente il seguente modulo:
Con riserva del consenso dello Stato importatore, l’UFAM può inoltre autorizzare ancora fino a fine 2027 l’esportazione di mercurio metallico per la fabbricazione di capsule di amalgama dentale, se il destinatario conferma che utilizza il mercurio esclusivamente per gli scopi indicati. Le domande di cui al numero 4.2 capoverso 3 dell’allegato 1.7 ORRPChim devono essere inviate al seguente indirizzo: minamata@bafu.admin.ch.
I richiedenti utilizzano preferibilmente il seguente modulo:
Indicazioni per la dichiarazione doganale delle esportazioni sono disponibili nel: