Modifica dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente
06.09.2024 – Le specie alloctone invasive possono provocare danni ecologici, economici e sanitari. L’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA) è stata modificata per evitare che nuove piante alloctone invasive finiscano nell’ambiente e vi si diffondano ulteriormente. Ciò corrisponde agli obiettivi della Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive.
Dal 1° settembre 2024 determinate piante alloctone invasive non possono più essere messe in commercio, ossia è vietato cederle a terzi, venderle, donarle, affittarle e introdurle in Svizzera. Le piante interessate dal divieto, fra le quali la Buddleja, il lauroceraso, la palma di Fortune (nota anche come «palma ticinese») e la Paulownia sono ora elencate nell’allegato 2.2 OEDA.
Il Consiglio federale ha modificato di conseguenza l’ordinanza il 1° marzo 2024. Le piante elencate nell’allegato 2.2 OEDA già presenti in giardini o vasi prima del 1° settembre 2024 non devono essere eliminate.
Specie esotiche in Svizzera
Una panoramica delle specie esotiche e dei loro effetti
Il cosiddetto divieto di utilizzazione di cui all’allegato 2.1 OEDA è stato inoltre esteso ad altre piante. Le piante interessate, come ad esempio l’ailanto, non possono più essere utilizzate nell’ambiente, ossia è vietato piantarle, curarle, riprodurle o metterle in commercio. A rimanere consentita è soltanto la lotta contro questo genere di piante. Sono escluse dal divieto le piante utilizzate per la produzione di derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti.
La Confederazione può ora controllare alla dogana se le piante vengono importate in violazione del divieto di utilizzazione e di messa in commercio di cui agli allegati 2.1 e 2.2 OEDA. Fatti salvi questi controlli all’importazione, l'esecuzione dei divieti è di competenza dei Cantoni.



