Monitoraggio degli organismi geneticamente modificati nell'ambiente
L'UFAM provvede un monitoraggio di organismi geneticamente modificati (OGM) nell'ambiente. A tale scopo effettua rilevamenti e indagini mirate e sviluppa metodi adeguati per poter riconoscere eventuali minacce all’ambiente o danni alla biodiversità.
Basi legali
I principali articoli di legge rilevanti per il monitoraggio degli OGM sono elencati di seguito:
- l'UFAM è responsabile dell'istituzione di un sistema di monitoraggio (art. 51 OEDA);
- l'UFAM effettua rilevamenti (art. 50 OEDA);
- i Cantoni ordinano le misure per combattere gli OGM e per prevenirli in futuro; l'UFAM coordina le misure di lotta (art. 52 OEDA);
- accessibilità delle informazioni (art. 54 OEDA);
- utilizzazione di organismi geneticamente modificati in sistemi chiusi; i Cantoni controllano il rispetto dell'obbligo di diligenza (art. 23 OIConf).
Raccomandazioni pratiche
In base all'esperienza pluriennale maturata con l'istituzione del piano di monitoraggio OGM, gli esperti federali e cantonali hanno elaborato i documenti seguenti relativi alla lotta contro la colza geneticamente modificata e al campionamento di colza e erba medica. Tali documenti sono destinati innanzitutto ai servizi cantonali specializzati.