Regolamentazione del commercio di legno
Dal 1° gennaio 2022 è proibito immettere sul mercato svizzero legname di provenienza illegale e i prodotti da esso derivati. La nuova ordinanza sul commercio di legno (OCoL) è entrata in vigore contestualmente alla modifica della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb). Per tutti gli operatori del mercato, l’ordinanza prevede l’adempimento di un obbligo di diligenza nonché l’attenuazione dei rischi connessi al legname di provenienza illegale.
Il prelievo e il commercio di legno di provenienza illegale rappresentano un problema globale che ha ricadute negative sull’ambiente, l’economia e la società. Per contrastare tale fenomeno, molti Governi hanno emanato regolamenti relativi all’immissione sul mercato di legno e prodotti derivati, ad esempio: il Lacey Act negli Stati Uniti, l’Illegal Logging Prohibition Bill in Australia o lo European Timber Regulation (EUTR) nell’UE. Tutti i regolamenti stabiliscono che i prodotti siano verificati con la dovuta diligenza prima di essere immessi sul mercato.
Lotta al prelievo e al commercio di legno di provenienza illegale
Il Consiglio federale fissa l’entrata in vigore al 1° gennaio 2022 della modifica della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), la quale prevede il divieto di mettere in commercio legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. La modifica di legge è stata approvata dal Parlamento nel 2019 e costituisce la base legale per la nuova ordinanza sul commercio di legno (OCoL), che entrerà contestualmente in vigore. Con l’OCoL, il Consiglio federale, su mandato del Parlamento, istituisce una normativa equivalente al regolamento dell’Unione europea (UE; EUTR 995/2010). Lo scopo è, da un lato, impedire che in Svizzera siano immessi sul mercato legno e prodotti da esso derivati provenienti da prelievo o commercio illegali. La lotta contro il prelievo e il commercio illegali ridurrà la deforestazione, ma anche la perdita di biodiversità, il che rappresenta un contributo alla lotta contro il cambiamento climatico. Dall’altro lato, in questo modo si eliminano gli ostacoli al commercio tra la Svizzera e l’UE.
Gli operatori del mercato sono tenuti alla dovuta diligenza
L’aspetto centrale dell’ordinanza è l’obbligo di diligenza per chi commercializza per la prima volta legno e prodotti da esso derivati, i cosiddetti operatori, i quali devono poter dimostrare di aver valutato sistematicamente i rischi e, ove presenti, di averli ridotti a un livello trascurabile. A tal fine, devono allestire, applicare e aggiornare regolarmente un sistema di dovuta diligenza.
I commercianti, i quali acquistano o vendono legname già immesso sul mercato, devono documentare da quali fornitori hanno acquistato il legno o i prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti. Questa tracciabilità deve consentire di identificare gli operatori.
Anche i proprietari di bosco, che raccolgono legno nei boschi svizzeri, sono soggetti a questa normativa. Essi possono presumere che l’autorizzazione di utilizzazione prevista dalla legislazione forestale, di competenza dei Cantoni, ed eventuali altri documenti approvati per l’utilizzazione (ad es. un piano aziendale) contengano le informazioni necessarie. Di conseguenza sono tenuti a conservare queste informazioni attestanti la «raccolta legale». La valutazione e l’attenuazione del rischio sono di regola soddisfatte con le attestazioni summenzionate.
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) è responsabile del controllo degli operatori e dei commercianti, mentre i Cantoni sono responsabili del controllo dei proprietari di bosco.
Obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti del legno in Svizzera
In Svizzera, l’obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti del legno è in vigore dal 2010 (RS 944.021). La relativa ordinanza obbliga i venditori di legno e prodotti del legno a fornire ai consumatori informazioni trasparenti sulla specie e sull’origine del legno (Paese di produzione del legname).
Ulteriori informazioni
Obbligo di diligenza per il legno importato
Chi per la prima volta importa in Svizzera legno o prodotti da esso derivati, in qualità di operatore è tenuto a garantire che il legname sia stato raccolto e commercializzato legalmente. Per attestarne la legalità, i responsabili applicano un sistema di dovuta diligenza, adempiendo così il loro obbligo. Elementi importanti di tale sistema sono la raccolta di informazioni per la valutazione del rischio e, se del caso, le misure di attenuazione del rischio.
L'esecuzione compete alla Confederazione e ai Cantoni
L’esecuzione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL) spetta in gran parte all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), il quale si concentra soprattutto sulle aziende che importano volumi elevati di legname da Paesi a rischio, mentre i Cantoni si occupano del legname raccolto nei boschi svizzeri.