Riscossione della tassa OTaRSi
Il fondo per i siti contaminati è alimentato con i proventi di una tassa sul deposito di rifiuti. Questi proventi sono a destinazione vincolata e vengono versati ai Cantoni.
Nei prossimi 20 anni dovranno essere risanati in Svizzera fino a 4000 siti contaminati. I costi totali del trattamento dei siti contaminati sono stimati a circa 5 miliardi di franchi. Spesso coloro che hanno effettivamente causato l'inquinamento dei siti non possono più essere individuati o sono insolventi e, di conseguenza, i costi per il risanamento sono a carico dell'ente pubblico. In questi casi nonché in caso di risanamento di discariche di rifiuti urbani e degli impianti di tiro, la Confederazione si assume il 40 o 30 per cento dei costi di risanamento.
Per finanziare il suo contributo al risanamento, il 1° gennaio 2001 la Confederazione ha messo in vigore l'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi). L'ordinanza prevede che i mezzi necessari devono essere reperiti mediante una tassa sul deposito di rifiuti in Svizzera e all'estero; in questo modo non viene gravato il bilancio finanziario della Confederazione. Con le aliquote della tassa sui rifiuti depositati stabilite nell'OTaRSi vengono generate annualmente entrate pari a circa 40 milioni di franchi. Questi fondi sono a destinazione vincolata e vengono versati ai Cantoni. L'obiettivo principale è il risanamento tempestivo dei siti contaminati pericolosi affinché non vengano scaricati sulle generazioni future.
Ammontare delle aliquote della tassa dal 1° gennaio 2016
L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:
- per le discariche di tipo B: a 5 fr./t;
- per le discariche di tipo C, D e E: a 16 fr./t.
L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente all'estero ammonta:
- per le discariche sotterranee: a 22 fr./t;
- per le altre discariche: allo stesso importo che verrebbe riscosso se i rifiuti fossero depositati in una discarica in Svizzera.
Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito in Svizzera o al momento dell'esportazione.
Tassa OTaRSi sul deposito di residui di rifiuti esportati
Dal 1° gennaio 2010 la tassa si applica ai rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, sono depositati a titolo definitivo all'estero. Viene fissata una soglia minima, ovvero la tassa OTaRSi viene applicata solo se il 15% o più della quantità di rifiuti esportati viene definitivamente depositata come residuo di trattamento. In questo modo il Consiglio federale ha creato le stesse condizioni per gli esportatori e per coloro che smaltiscono i rifiuti in Svizzera, eliminando al contempo la disparità di trattamento che prevedeva l'applicazione della tassa OTaRSi solo a coloro che depositavano definitivamente i residui in Svizzera.