Sostanze ignifughe
Determinate sostanze ignifughe particolarmente problematiche per l'uomo e per l'ambiente sono soggette a divieto totale, per altre sostanze ignifughe sussistono limitazioni specifiche, ad esempio per i «prodotti tessili di abbigliamento». Le disposizioni concernenti le sostanze ignifughe si trovano nei vari allegati dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
Basi legali
- Allegato 1.2: Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
Sostanze organiche alogenate
- Allegato 1.9: Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
Sostanze con effetti ignifughi
- Allegato 2.18: Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
1. Punti salienti
- In applicazione della decisione della sesta Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) non è consentito produrre, immettere sul mercato o impiegare esabromociclododecani (HBCDD) né sostanze e preparati che li contengono. Inoltre è vietata l'immissione sul mercato di nuovi oggetti i cui componenti contengono HBCDD.
- In applicazione della decisione della quarta Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) e in linea con il regolamento (UE) 2019/1021 (Convenzione POP) non è consentito produrre, immettere sul mercato o impiegare i seguenti difenileteri polibromati (PBDE) né sostanze e preparati che ne contengono una quantità superiore allo 0,001 %:
- tetrabromodifeniletere (TetraBDE);
- pentabromodifeniletere (PentaBDE);
- esabromodifeniletere (EsaBDE);
- eptabromodifeniletere (EptaBDE).
È inoltre vietata l'immissione sul mercato di nuovi oggetti i cui componenti contengono una quantità superiore allo 0,001 % dei PBDE sopraccitati. - In applicazione della decisione dell'ottava Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) e in linea con il Regolamento (UE) 2019/1021 (Convenzione POP) non è consentito produrre, immettere sul mercato o impiegare decabromodifeniletere (DecaBDE) né sostanze e preparati che lo contengono. È inoltre vietata l'immissione sul mercato di nuovi oggetti contenenti DecaBDE, se non come impurità inevitabile.
- In applicazione della decisione della quarta Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) e in linea con il regolamento (UE) 2019/1021 (Convenzione POP) non è consentito produrre, immettere sul mercato o impiegare esabromobifenile (HBB) né sostanze e preparati che lo contengono. È inoltre vietata l'immissione sul mercato di nuovi oggetti contenenti HBB.
- I PBDE e gli HBB contenuti nei componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono soggetti all'allegato 2.18.
- Analogamente alle prescrizioni dell'allegato XVII del regolamento REACH non è consentito immettere sul mercato prodotti tessili che entrano a contatto con la pelle direttamente o indirettamente se contengono tris(2,3-dibromopropil)fosfato o tris(aziridinil)fosfinossido.
2. Deroghe
I divieti non si applicano:
- a scopi legati all'analisi e alla ricerca;
- a preparati e oggetti fabbricati, in tutto o in parte, con materiali riciclati o con materiali di scarto preparati per il riutilizzo, se il rispettivo contenuto in massa di TetraBDE, PentaBDE, EsaBDE e EptaBDE non è superiore allo 0,1 %;
- all'immissione sul mercato di aeromobili contenenti DecaBDE e dei loro componenti;
- all'immissione sul mercato di componenti contenenti DecaBDE per la riparazione di veicoli a motore;
- all'utilizzo del DecaBDE per la produzione dei componenti sopra citati.