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Pubblicato il 22 settembre 2025

Tassa sul CO₂ applicata alle imprese

La tassa sul CO2 incentiva l’economia a un consumo oculato dei combustibili fossili e a un maggiore uso di fonti energetiche rispettose del clima e contribuisce, di riflesso, alla decarbonizzazione dell’industria. I proventi sono in gran parte ridistribuiti alla popolazione e alle imprese indipendentemente dal consumo di energia.

Esenzione dalla tassa sul CO₂ e restituzione

I gestori di impianti possono essere esentati dalla tassa sul CO2, a condizione che si impegnino a ridurre le proprie emissioni di gas serra e a favore della decarbonizzazione. I gestori di impianti di grandi dimensioni ad alta intensità di emissioni di gas serra partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) e sono esentati dalla tassa sul CO2.

Ridistribuzione della tassa sul CO₂ alle imprese

Due terzi dei proventi della tassa sul CO2 sono ridistribuiti all’economia e alla popolazione. Questo meccanismo favorisce chi consuma quantità esigue di combustibili.

La Confederazione impone una tassa di 120 franchi per ogni tonnellata di CO2 prodotta dalla combustione di olio da riscaldamento, gas naturale o altri combustibili fossili. La tassa sul CO2 è una tassa d’incentivazione: rendendo più costosi i combustibili fossili, essa incoraggia le imprese a farne un uso più parsimonioso. Nel contempo, rende più concorrenziali i vettori energetici non fossili, come il biogas o il legno.

A differenza dei privati, determinate imprese possono chiedere all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) il rimborso della tassa sul CO2.

Gestori di impianti che assumono un impegno di riduzione

Assumendo un impegno di riduzione, i gestori di impianti che esercitano attività economiche o di diritto pubblico specifiche possono chiedere di essere esentati dalla tassa sul CO2, a condizione che si impegnino a favore di una riduzione delle emissioni di gas serra e di una decarbonizzazione del loro esercizio.

Esenzione dalla tassa sul CO2: Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

Gestori di impianti che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE)

All’allegato 6 dell’ordinanza sul CO2 sono elencate le attività che generalmente causano emissioni da elevate a molto elevate e che, se esercitate, obbligano il gestore a partecipare al SSQE. È possibile partecipare al SSQE anche su base volontaria («opt-in»), a condizione che gli impianti in funzione nel sito abbiano una determinata potenza termica totale minima.

Sistema di scambio di quote di emissioni per i gestori di impianti

Gestori di impianti di cogenerazione fossili

I gestori di impianti di cogenerazione fossili possono essere esonerati dalla tassa sul CO2 per i combustibili fossili utilizzati per la produzione di elettricità. Tale regolamentazione si applica agli impianti con una potenza termica compresa tra 0,5 e 20 megawatt.

Esenzione dalla tassa sul CO2 per i gestori di impianti di cogenerazione fossili

Utilizzo di combustibili fossili a scopo non energetico

Se si può dimostrare di aver utilizzato i combustibili fossili a scopo non energetico, la tassa sul CO2 applicata a detti combustibili fossili può essere restituita su richiesta. Per utilizzo a scopo non energetico si intende l’impiego tecnico, ad esempio per la pulizia, la lubrificazione, l’aggiunta come additivo farmaceutico o per la carbonizzazione dell’acciaio.

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